Catasto
Servizio Diretto

Richiedi l'attestazione di conformità catastale senza muoverti da casa

Al rogito la conformità fra planimetria e stato di fatto va dichiarata a pena di nullità. Puoi firmarla tu oppure farla attestare da un Tecnico abilitato, come la legge consente espressamente. Cambia chi se ne assume la responsabilità.

Richiedi un preventivo gratuito
Attestazione firmata da un Tecnico abilitato della reteSopralluogo di riscontro, non solo lettura di carteSe emerge una difformità te lo diciamo prima
Facsimile dell'attestazione di conformità catastale firmata da un tecnico abilitato
ImmodocIn collaborazione conApeFacile

Rete di tecnici e standard di servizio condivisi con ApeFacile.

In breve

Cos'è l'attestazione di conformità catastale

Dal 2010 gli atti tra vivi che trasferiscono diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione che i dati catastali e le planimetrie corrispondono allo stato di fatto. La norma prevede due strade: quella dichiarazione la rendono gli intestatari in atto, oppure viene sostituita da un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La differenza fra le due strade non è formale: è chi risponde di quello che c'è scritto. Nel primo caso sei tu, davanti a un notaio, su un immobile che potresti non conoscere nel dettaglio. Nel secondo è un professionista che è andato a misurarlo prima di firmare.

Gli esiti possibili

Cosa può uscire dalla verifica

Una verifica seria può finire in cinque modi diversi; uno solo porta direttamente all'attestazione. Preferiamo mostrarteli tutti prima, invece di scoprirli insieme dopo.

PLANIMETRIA
DEPOSITATA
STATO DI FATTO
RILEVATO
Schema illustrativo, non una planimetria reale
Attestazione rilasciata

Tutto conforme

La planimetria depositata corrisponde allo stato di fatto e i dati catastali sono allineati. Il Tecnico rilascia l'attestazione e tu la consegni al notaio: è l'esito che si verifica nella maggior parte delle case che non hanno subito interventi dopo l'ultimo aggiornamento.

Attestazione firmata dal Tecnico, pronta per l'atto
Nessun ulteriore adempimento da affrontare
Il documento resta nel Fascicolo per le operazioni future
Quando conviene

Quando ti serve davvero

La dichiarazione puoi renderla tu: la legge te lo consente e in certi casi è la scelta sensata. In altri, firmare una conformità che non hai verificato è un rischio che non serve correre.

Stai vendendo

Il notaio chiede la dichiarazione di conformità e tu puoi renderla in prima persona oppure farla sostituire dall'attestazione di un Tecnico, come la legge espressamente consente.

Hai ereditato l'immobile

Dichiarare che la planimetria corrisponde allo stato di fatto di una casa che non hai mai abitato è un salto nel buio. Qui l'attestazione non è un'alternativa: è la scelta ragionevole.

L'immobile è locato o lontano

Quando non hai accesso libero all'immobile o vivi in un'altra città, verificarne davvero lo stato è complicato. Il Tecnico ci va, misura e firma.

Hai fatto lavori negli anni

Se dall'ultimo aggiornamento catastale sono passati interventi, anche piccoli, la conformità va verificata e non presunta. Meglio saperlo tre mesi prima del rogito che tre giorni prima.

Il notaio te l'ha chiesta

Molti studi notarili preferiscono l'attestazione tecnica alla dichiarazione di parte, soprattutto su immobili datati o con una storia complessa.

Stai comprando

Nulla vieta all'acquirente di volere una verifica indipendente prima di firmare. È il modo più diretto per sapere cosa stai comprando invece di fidarti di una dichiarazione altrui.

Cosa rischi a darla per scontata

È una delle poche menzioni che la legge presidia con la nullità dell'atto. Vale la pena capire cosa significa prima di trattarla come una formalità.

Una nullità che non si aggiusta sempre

L'art. 29 comma 1-bis della L. 52/1985 impone, a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità. Il comma 1-ter consente di confermare l'atto carente, ma solo se la mancanza non dipende dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto. Se la difformità c'è davvero, la scappatoia non esiste.

La firma che metti tu

Rendere la dichiarazione in atto significa affermare personalmente che la planimetria corrisponde. Se non corrisponde, quella dichiarazione l'hai firmata tu, davanti a un notaio, in un atto pubblico. La Cassazione nel 2026 è tornata sul punto con le ordinanze 18649 e 19498, chiarendo che un'attestazione generica non mette al riparo da nulla.

Il tempo che non hai

Se dalla verifica emerge che serve una variazione catastale o un accatastamento, quella pratica ha i suoi tempi: recupero documenti, rilievo, predisposizione, presentazione. Farla con il rogito già fissato significa correre. Farla tre mesi prima significa gestirla.

Cosa ci serve da te

Quello che non trovi lo recuperiamo noi: planimetria e visura sono comprese nel servizio.

I dati catastali dell'immobile (Comune, foglio, particella, subalterno)
La planimetria, se ce l'hai: altrimenti la recuperiamo noi
I titoli edilizi, se disponibili
Accesso all'immobile per il sopralluogo

Non trovi la planimetria?

La recuperiamo noi in Catasto, è compresa
Come funziona

Dalla richiesta all'attestazione

Cinque fasi, di cui due richiedono te: chiedere il preventivo e aprire la porta. Seleziona una fase per vedere cosa succede.

Fase 1 di 5
Chiedi il preventivo

Ci dici che immobile è e quando serve l'attestazione. Ricevi la proposta prima di qualsiasi impegno: nessun anticipo, nessuna registrazione.

Chi c'è dietro

Un Tecnico che ci mette la firma

Qui non vendiamo un documento: vendiamo la firma di un professionista che se ne assume la responsabilità. È il punto in cui la Rete conta più della piattaforma.

Se dal sopralluogo emerge una difformità, l'attestazione non si rilascia: si sistema prima la situazione. Un professionista disposto a firmare comunque non ti sta facendo un favore, ti sta trasferendo un problema con la sua firma sopra.

Oltre cento Tecnici in tutta Italia

Geometri, architetti e ingegneri iscritti ad Albi e Collegi, abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale come la norma richiede.

Sopralluogo sempre

Non esistono attestazioni fatte sulla scrivania. Il riscontro sul posto è la sostanza del servizio, non un accessorio da saltare.

Sappiamo dove ci fermiamo

Se il problema è urbanistico e non catastale te lo diciamo, invece di attestare una conformità che riguarda un altro binario.

Un solo interlocutore

Se serve una variazione o una voltura, il Tecnico che ha fatto il sopralluogo è già dentro il problema e il rilievo non si rifà.

Fascicolo Casa

Via Roma 12, Milano

Attivo
Attestazione_conformita.pdf
Firmata dal Tecnico
Planimetria_catastale.pdf
Visura_catastale.pdf
Alla data della verifica
COMING SOON

Una verifica fatta bene serve più di una volta

L'attestazione fotografa una situazione a una certa data, insieme alla planimetria e alla visura su cui è stata fatta. Averle tutte e tre nel Fascicolo Digitale significa poter dimostrare non solo che la conformità c'era, ma su quali documenti è stata verificata.

Sempre disponibile: La ritrovi al rogito e la riusi se la trattativa cambia acquirente.

Condivisione facile: La invii al notaio, all'agenzia o all'acquirente con un click dalla piattaforma.

Storico ordinato: Se domani fai lavori, resta la prova documentata di com'era l'immobile prima.

Pagamenti e privacy

Prima il preventivo, poi il pagamento

Il preventivo arriva prima di qualsiasi impegno. Il pagamento avviene su circuiti certificati e i tuoi dati restano tuoi.

Nessun anticipo al preventivo

Ricevi la proposta e decidi. Le eventuali pratiche che emergessero dalla verifica sono quotate a parte.

Circuiti certificati

Le transazioni passano da provider di pagamento certificati, con autenticazione forte del cliente.

Nessun dato di carta da noi

I dati della carta non transitano né vengono conservati sui nostri sistemi.

Dati trattati a norma

Documenti e planimetrie che ci affidi sono trattati nel rispetto del GDPR e usati solo per la verifica.

Non confonderla con altro

Quattro cose che si somigliano e che rispondono a domande diverse. La prima è quella che genera più equivoci in assoluto.

Questo
Conformità catastale
Non confondere con
Conformità urbanistica

Il Catasto o il Comune

Sono due verifiche diverse e non si sostituiscono. La conformità catastale confronta lo stato di fatto con la planimetria depositata in Catasto. La conformità urbanistica confronta lo stato di fatto con i titoli edilizi rilasciati dal Comune. Un immobile può essere conforme in Catasto e avere una difformità edilizia, e viceversa.

Questo
Conformità catastale
Non confondere con
Variazione catastale

Verificare o aggiornare

L'attestazione fotografa e certifica una corrispondenza. La variazione la crea, quando non c'è: deposita una nuova planimetria che rappresenta l'immobile come è oggi. Se dalla verifica emerge una difformità, la sequenza è variazione prima e attestazione dopo.

Questo
Conformità catastale
Non confondere con
Dichiarazione di parte

Chi si assume la responsabilità

La legge consente entrambe le strade: la dichiarazione resa in atto dagli intestatari oppure l'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. Cambia chi risponde di quello che c'è scritto. Su un immobile che conosci bene la prima è ragionevole; su uno ereditato, locato o rimaneggiato negli anni, meno.

Questo
Conformità catastale
Non confondere con
Planimetria catastale

Il documento o il giudizio

La planimetria è il disegno depositato in Catasto e si ordina in pochi minuti. L'attestazione è la valutazione tecnica che confronta quel disegno con l'immobile reale e ne certifica la corrispondenza. Il primo è un documento, la seconda è una responsabilità professionale.

Supporto

Domande Frequenti

Sì, ed è scritta nella norma stessa. L'art. 29 comma 1-bis della L. 52/1985 stabilisce che gli atti tra vivi sui fabbricati già esistenti devono contenere, a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione di conformità resa dagli intestatari. Aggiunge poi, testualmente, che quella dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Non è un'invenzione commerciale: è un'alternativa prevista espressamente dal legislatore.

Sì, e in molti casi è una scelta legittima: se abiti l'immobile da vent'anni, non hai mai fatto lavori e la planimetria l'hai vista, dichiararlo tu è ragionevole. Il discorso cambia quando l'immobile lo hai ereditato, è locato, è stato rimaneggiato negli anni oppure semplicemente non sai cosa risulti depositato: lì la dichiarazione è una firma su qualcosa che non hai verificato, e la responsabilità resta tua.

No, ed è l'equivoco più costoso su questo tema. La conformità catastale confronta lo stato di fatto con la planimetria depositata in Catasto, un archivio con finalità censuarie e fiscali. La conformità urbanistica confronta lo stato di fatto con i titoli edilizi depositati in Comune. Un immobile può essere allineato in Catasto e avere una difformità edilizia mai sanata: sono due binari distinti, e questo servizio riguarda il primo.

Te lo diciamo, con quello che comporta e con l'ordine in cui va affrontato. Non rilasciamo attestazioni su situazioni che non le reggono: sarebbe un favore apparente e un problema reale, perché quella firma finisce in un atto pubblico. Nella maggior parte dei casi la strada è una variazione catastale, per la quale il rilievo già eseguito serve senza doverlo rifare. Se invece la differenza riguarda superfici o volumi, prima va guardata la posizione urbanistica.

È la situazione più delicata. Il comma 1-ter dell'art. 29 consente di confermare un atto carente delle menzioni catastali, ma esclude espressamente questa possibilità quando la mancanza dipende dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto. Tradotto: non è un vizio formale rimediabile a posteriori. Va risolto prima, depositando la planimetria mancante o procedendo all'accatastamento, e richiede tempo.

Serve, e non è negoziabile. Attestare una conformità significa affermare che due cose coincidono: la planimetria e l'immobile reale. Senza andare a vedere l'immobile reale non si attesta nulla, si firma un foglio. Il sopralluogo lo concordiamo con te e per un'unità di taglio medio dura in genere un'ora o poco più.

È un problema, ma non rientra in questa attestazione. La legge affida al notaio, prima della stipula, il compito di individuare gli intestatari catastali e verificarne la conformità con le risultanze dei registri immobiliari: è la cosiddetta conformità soggettiva e riguarda le persone, non il bene. Se il disallineamento dipende da una voltura mai presentata, quella è la pratica da fare. Se ce ne accorgiamo durante la verifica te lo segnaliamo comunque.

Il preventivo è gratuito e senza impegno. Il costo dipende dalla superficie e dalla tipologia dell'immobile, dal numero di unità da verificare e dallo stato della documentazione. Nel preventivo trovi tutto dettagliato: recupero della planimetria e della visura, sopralluogo, confronto documentale e rilascio dell'attestazione firmata. Le eventuali pratiche che dovessero rendersi necessarie sono servizi distinti, con un prezzo proprio, e te lo diciamo prima di procedere.

Prima di quanto pensi. Se la verifica va a buon fine bastano pochi giorni. Se emerge una difformità, però, servono i tempi di una pratica catastale: recupero dei documenti, rilievo, predisposizione, presentazione. Muoversi tre mesi prima significa avere margine; muoversi con la data già fissata significa scoprire un problema senza poterlo gestire.

Arriva al rogito sapendo cosa stai firmando

Verifichiamo, e se qualcosa non torna te lo diciamo prima che ci sia una data fissata. Richiedi un preventivo gratuito: sopralluogo e recupero documenti compresi.

Richiedi un preventivo gratuito

Riferimenti normativi citati in questa pagina

  • Art. 29, comma 1-bis, L. 27 febbraio 1985, n. 52, menzioni catastali negli atti e attestazione del tecnico abilitato
  • Art. 29, comma 1-ter, L. 52/1985 (D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017), atto di conferma e suoi limiti
  • Art. 19, commi 14 e 15, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010, introduzione dell'obbligo di conformità catastale
  • Cass. civ. ord. 18649/2026 e ord. 19498/2026, perimetro della nullità e contenuto dell'attestazione
  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, variazione catastale e aggiornamento delle planimetrie
  • Art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001, legittimità dell'immobile sul piano urbanistico

Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. L'attestazione riguarda la corrispondenza fra dati catastali, planimetria depositata e stato di fatto alla data del sopralluogo: non attesta la regolarità urbanistica dell'immobile né la titolarità dei diritti, che seguono verifiche distinte.