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Servizio Diretto

Richiedi la verifica di conformità urbanistica senza muoverti da casa

Un Tecnico della nostra Rete recupera in Comune i titoli edilizi del tuo immobile, lo misura e confronta le due cose. Alla fine sai se la casa corrisponde a quello che è stato autorizzato, e lo sai prima di doverlo dichiarare in un atto.

Richiedi un preventivo gratuito
All'accesso agli atti in Comune pensiamo noiRilievo dello stato di fatto, non solo lettura di carteSe qualcosa non torna te lo diciamo, senza forzature
Facsimile dell'attestazione di conformità urbanistica firmata da un tecnico abilitato
ImmodocIn collaborazione conApeFacile

Rete di tecnici e standard di servizio condivisi con ApeFacile.

In breve

Cos'è la conformità urbanistica

È la corrispondenza fra l'immobile come è realmente e l'immobile come è stato autorizzato dal Comune. Verificarla significa ricostruire la catena dei titoli edilizi (la licenza o la concessione originaria, gli eventuali condoni, le pratiche successive) e confrontarla con lo stato dei luoghi rilevato sul posto. È il concetto che il Testo Unico Edilizia chiama stato legittimo dell'immobile, disciplinato dall'art. 9-bis e riscritto nel 2024 dal Salva Casa.

Non è un modulo da compilare: è un lavoro di ricerca documentale e di riscontro. Le difformità edilizie non si vedono guardando una casa, si vedono solo mettendo i disegni depositati accanto alle misure prese oggi. Ed è la ragione per cui emergono quasi sempre tardi.

Gli scenari

Cosa può emergere dalla verifica

La verifica consiste nel ricostruire la catena dei titoli edilizi e nel confrontarla con l'immobile reale. Tocca uno scenario per vedere come si presenta.

LA CATENA DEI TITOLI
1968Licenza edilizia
Il titolo che ha previsto la costruzione
1986Condono edilizio
Concessione in sanatoria
2004DIA — ristrutturazione
Ultimo intervento sull'intera unità
2019CILA — opere interne
Intervento parziale successivo
oggiStato di fatto rilevato
Il confronto si chiude qui
Conformità attestabile

Catena completa

Tutti i titoli sono reperibili e lo stato dei luoghi corrisponde a quello che hanno assentito. È lo scenario migliore e non è raro come si crede sugli immobili costruiti dagli anni Novanta in poi o su quelli che hanno avuto un solo passaggio documentato.

Relazione con l'elenco dei titoli e il confronto con il rilievo
Dichiarazione firmata dal Tecnico, pronta per il notaio
Il fascicolo dei titoli resta tuo per le operazioni future
Quando serve

Quando ti serve davvero

Una quota molto ampia del patrimonio immobiliare italiano non è in condizione di dimostrare il proprio stato legittimo. Statisticamente, la domanda riguarda anche te.

Stai vendendo

Nell'atto dovrai dichiarare gli estremi dei titoli edilizi e rispondere di quello che affermi. Sapere in anticipo cosa risulta agli atti del Comune è l'unico modo per non firmare alla cieca.

Stai comprando

È la verifica che nessuno fa e che tutti dovrebbero fare. Le difformità edilizie non si vedono guardando la casa: si vedono confrontando la casa con i titoli depositati in Comune.

Chiedi un mutuo

Molti istituti chiedono una verifica sulla regolarità edilizia prima di deliberare e su quel punto la perizia può fermarsi. Arrivare con la relazione già pronta accorcia i tempi.

Prima di ristrutturare

Ogni intervento sul patrimonio esistente presuppone di sapere da quale situazione si parte. Progettare senza aver ricostruito i titoli significa rischiare che la pratica si blocchi in istruttoria.

Hai ereditato l'immobile

Di una casa ereditata non sai cosa è stato fatto e quando. È la situazione in cui la ricostruzione documentale serve di più e in cui nessuno può dichiarare nulla in buona fede.

Te l'ha chiesta il notaio

Molti studi notarili, di fronte a immobili datati o con una storia complessa, chiedono una verifica tecnica prima di procedere. Se te l'hanno chiesta, è questa.

Cosa rischi a non verificare

Le difformità edilizie non scadono e non si estinguono con il passaggio di proprietà: si trasferiscono con l'immobile a chi lo possiede.

L'atto che si blocca, o peggio

L'art. 46 del D.P.R. 380/2001 impone che gli atti tra vivi contengano, a pena di nullità, la dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo; per gli immobili la cui costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967 vale il regime dell'art. 40 della L. 47/1985. Se quei titoli non esistono o non corrispondono a quello che c'è, il problema non è formale: emerge davanti al notaio e la vendita si ferma lì.

Una difformità che diventa tua

Chi acquista un immobile ne acquista anche la situazione edilizia, comprese le opere che qualcun altro ha realizzato senza titolo trent'anni fa. Le conseguenze in termini di sanzioni e di ordini di ripristino si trasferiscono con il bene e riguardano chi lo possiede al momento dell'accertamento.

Il tempo del Comune, non il tuo

La verifica passa dall'accesso agli atti presso l'archivio comunale, che ha tempi propri e che in molte città non sono brevi. Avviare la pratica con il rogito già fissato significa dipendere da una scadenza che non controlli. Tre mesi prima è la regola, non l'eccesso di zelo.

Cosa ci serve da te

Quello che non trovi lo cerchiamo noi in Comune. Ma ogni documento che hai già accorcia i tempi e riduce il lavoro.

I dati catastali dell'immobile o l'indirizzo completo
I titoli che già possiedi (licenze, concessioni, condoni, DIA, SCIA, CILA)
Titolo di legittimazione (atto di provenienza o delega del proprietario)
Accesso all'immobile per il sopralluogo

Non trovi i titoli?

Li recuperiamo noi in Comune con l'accesso agli atti
Come funziona

Dalla richiesta alla relazione

Cinque fasi, di cui una dipende dai tempi del Comune. Seleziona una fase per vedere cosa succede.

Fase 1 di 5
Chiedi il preventivo

Ci dici che immobile è, cosa sai della sua storia e per quando ti serve. Ricevi la proposta prima di qualsiasi impegno: nessun anticipo, nessuna registrazione.

Chi c'è dietro

Un Tecnico che ricostruisce la storia

È il servizio più tecnico del nostro catalogo e quello in cui la differenza fra un professionista e un altro si vede di più. Non è una consultazione: è una ricostruzione.

Una dichiarazione di conformità firmata su una situazione che non la regge non risolve niente: sposta il problema e ci mette sopra la firma di un professionista. Se dalla verifica emerge una difformità te lo diciamo, ti spieghiamo quali strade esistono e quanto costano, poi decidi tu.

Oltre cento Tecnici in tutta Italia

Geometri, architetti e ingegneri che presentano pratiche edilizie ogni settimana e conoscono le prassi degli uffici del proprio territorio.

L'accesso agli atti lo facciamo noi

Istanza, legittimazione, tempi, solleciti, ritiro. È la parte più noiosa e quella dove chi non è pratico si arena per settimane.

Rilievo, non impressioni

Le tolleranze si applicano a misure. Senza il riscontro sul posto una relazione di conformità è una lettura di carte, non una verifica.

Un solo interlocutore

Se emerge qualcosa da regolarizzare, il Tecnico che ha fatto la ricostruzione è già dentro il problema e non riparte da zero.

Fascicolo Casa

Via Roma 12, Milano

Attivo
Relazione_conformita.pdf
Firmata dal Tecnico
Titoli_edilizi.zip
Rilievo_stato_di_fatto.pdf
Alla data del sopralluogo
COMING SOON

I titoli si recuperano una volta sola

L'accesso agli atti è la parte più lenta e più faticosa di tutta la verifica. Una volta fatta, quei documenti restano nel Fascicolo Digitale dell'immobile: alla prossima ristrutturazione, al prossimo mutuo o al prossimo rogito non si ricomincia da capo.

Sempre disponibili: Titoli, rilievo e relazione restano a disposizione tua e di chi incaricherai.

Condivisione facile: Li invii al notaio, alla banca o al progettista con un click dalla piattaforma.

Storico ordinato: Se domani fai lavori, il nuovo titolo si aggiunge alla catena invece di disperdersi.

Pagamenti e privacy

Prima il preventivo, poi il pagamento

Il preventivo arriva prima di qualsiasi impegno. Il pagamento avviene su circuiti certificati e i tuoi dati restano tuoi.

Nessun anticipo al preventivo

Diritti di segreteria del Comune ed eventuali pratiche di regolarizzazione sono dichiarati e quotati a parte.

Circuiti certificati

Le transazioni passano da provider di pagamento certificati, con autenticazione forte del cliente.

Nessun dato di carta da noi

I dati della carta non transitano né vengono conservati sui nostri sistemi.

Riservatezza dell'esito

L'esito della verifica è tuo e resta fra noi e te. I dati sono trattati nel rispetto del GDPR.

Non confonderla con altro

Quattro cose che si somigliano e che rispondono a domande diverse. La prima genera più equivoci di tutte le altre messe insieme.

Questo
Conformità urbanistica
Non confondere con
Conformità catastale

Il Comune o il Catasto

Sono due verifiche distinte e non si sostituiscono. La conformità catastale confronta lo stato di fatto con la planimetria depositata in Catasto, archivio con finalità censuarie e fiscali. Questa confronta lo stato di fatto con i titoli edilizi rilasciati dal Comune. Un immobile può essere allineato in Catasto e avere una difformità edilizia mai sanata.

Questo
Conformità urbanistica
Non confondere con
Accesso agli atti

Le carte o il giudizio

L'accesso agli atti ti consegna copia dei titoli depositati in Comune: è materiale grezzo. Questo servizio comprende l'accesso, ma il valore sta in quello che viene dopo: il rilievo dello stato di fatto, il confronto documentato e la valutazione tecnica firmata da un professionista.

Questo
Conformità urbanistica
Non confondere con
Sanatoria edilizia

Accertare o regolarizzare

La verifica dice come stanno le cose. La sanatoria è la pratica che interviene quando le cose non stanno come dovrebbero, con presupposti, costi ed esiti che dipendono dal caso e dal Comune. Sono due incarichi diversi: il primo è il presupposto del secondo, mai il contrario.

Questo
Conformità urbanistica
Non confondere con
Perizia di stima

Regolarità o valore

La perizia esprime un giudizio sul valore dell'immobile. Questa relazione risponde a una domanda diversa: l'immobile corrisponde a quello che è stato autorizzato? Un buon perito parte anche da qui, ma è una verifica autonoma con finalità proprie.

Supporto

Domande Frequenti

No, e la distinzione va fatta con precisione. Per la conformità catastale l'art. 29 della L. 52/1985 prevede espressamente una dichiarazione in atto, sostituibile con l'attestazione di un tecnico. Sul fronte urbanistico la legge impone qualcosa di diverso: l'art. 46 del D.P.R. 380/2001 richiede che l'atto contenga, a pena di nullità, la dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo; per gli immobili anteriori al 1° settembre 1967 vale il regime dell'art. 40 della L. 47/1985. Nessuna norma impone di allegare una relazione tecnica. Quella relazione serve a te: è ciò che ti permette di rendere quelle dichiarazioni sapendo cosa stai dichiarando, invece di firmarle e sperare.

Cambia l'archivio e cambia la domanda. La conformità catastale confronta lo stato di fatto con la planimetria depositata in Catasto, che ha finalità censuarie e fiscali. La conformità urbanistica confronta lo stato di fatto con i titoli edilizi rilasciati dal Comune, quindi con quello che è stato legittimamente autorizzato. Un immobile può essere perfettamente allineato in Catasto e avere un'opera mai assentita: sono due binari paralleli e vanno percorsi entrambi.

È il concetto su cui la verifica poggia. L'art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia stabilisce che lo stato legittimo è quello risultante dal titolo che ne ha previsto o legittimato la costruzione, oppure da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità, integrati con i titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Il Salva Casa ha introdotto questa alternativa nel 2024, ma con una condizione precisa: che l'amministrazione, in sede di rilascio di quel titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Non più automaticamente, ed è la novità più rilevante degli ultimi anni. Fino al 2024 l'assenza di un solo anello impediva di attestare qualsiasi cosa. Oggi, alle condizioni previste dalla norma, si può partire dal titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento sull'intera unità. Quello che va accertato è se quel titolo soddisfi davvero il presupposto richiesto: la verifica dei titoli pregressi da parte dell'amministrazione. Se non lo soddisfa, te lo diciamo, invece di costruirci sopra una dichiarazione fragile.

È una situazione frequente e non è un vicolo cieco. La norma prevede che, quando il titolo non è disponibile, la ricostruzione possa avvenire attraverso altri documenti probanti, purché ne sia dimostrata la provenienza: aerofotogrammetrie, estratti cartografici, documentazione d'archivio, riprese fotografiche datate. È un lavoro di ricerca che richiede tempo ed esperienza, da impostare con largo anticipo rispetto a qualsiasi scadenza.

Non è detto che siano un problema. L'art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 fissa al 2% lo scostamento che non costituisce violazione edilizia e, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il Salva Casa ha reso la soglia inversamente proporzionale alla superficie utile: dal 2% oltre i 500 m² fino al 6% sotto i 60 m². Sono percentuali che si applicano a misure rilevate: senza un rilievo, dire se rientri o meno è un'ipotesi. Con il rilievo, la relazione lo attesta motivandolo.

Possiamo dirti cosa risulta, quali strade di regolarizzazione esistono nel tuo caso e cosa comportano in termini di tempi e di costi. Quello che non facciamo è promettere un esito: le pratiche di regolarizzazione hanno presupposti stabiliti dalla legge e la valutazione finale spetta al Comune. Chi ti garantisce in anticipo che sistemerà tutto sta vendendo una certezza che non ha.

Almeno due o tre mesi, e non è prudenza eccessiva. La fase che detta i tempi è l'accesso agli atti presso l'archivio comunale: in alcune città si risolve in poche settimane, in altre richiede molto di più. Non dipende da noi. Se poi emergono difformità da regolarizzare, i tempi si sommano. Muoversi presto è l'unica variabile che puoi controllare.

Il preventivo è gratuito e senza impegno. Il servizio comprende la predisposizione e la presentazione dell'istanza di accesso agli atti, il recupero e l'esame dei titoli edilizi, il sopralluogo con rilievo dello stato di fatto, il confronto documentato e la relazione firmata dal Tecnico. Restano fuori i diritti di segreteria e i costi di riproduzione richiesti dal Comune, che variano da amministrazione a amministrazione, più le eventuali pratiche di regolarizzazione, che sono incarichi distinti con un prezzo proprio.

Scoprilo con calma, non con una data fissata

Ricostruiamo la storia edilizia del tuo immobile e ti diciamo come stanno le cose. Richiedi un preventivo gratuito: accesso agli atti e sopralluogo compresi.

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Riferimenti normativi citati in questa pagina

  • Art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001 (D.L. 69/2024 conv. L. 105/2024), stato legittimo dell'immobile
  • Linee guida MIT del 31 gennaio 2025, indicazioni operative sul Decreto Salva Casa
  • Art. 34-bis D.P.R. 380/2001, tolleranze costruttive e soglie differenziate per superficie utile
  • Art. 46 D.P.R. 380/2001, dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo negli atti, a pena di nullità
  • Art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, regime degli immobili la cui costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967
  • Cons. Stato 14 maggio 2025, n. 4127, limiti alla prova dello stato legittimo tramite elaborati grafici di altri titoli

Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. La verifica ricostruisce la situazione documentale e la confronta con lo stato dei luoghi alla data del sopralluogo: l'esito dipende dai titoli effettivamente reperibili presso l'amministrazione competente e non costituisce provvedimento amministrativo né valutazione della sanabilità di eventuali difformità, che spetta al Comune.