Richiedi e presenta la CILA online senza muoverti da casa
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per la tua ristrutturazione: la richiedi da qui, la prepara e la deposita in Comune un Tecnico abilitato della nostra rete.

Cos'è la CILA
La CILA è la comunicazione con cui, prima di iniziare certi lavori, si informa il Comune di quello che si sta per fare. Non è una richiesta di permesso: è una dichiarazione accompagnata dall'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesta sotto la propria responsabilità che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, rispetta le norme sismiche ed energetiche e non interessa le parti strutturali dell'edificio.
È il titolo edilizio residuale: si applica a tutti gli interventi che non rientrano nell'edilizia libera e che non arrivano a richiedere la SCIA o il permesso di costruire. In pratica è la pratica della ristrutturazione interna: quella che serve quando si ridisegnano gli spazi, si rifà un bagno o si rimettono a nuovo gli impianti.
Insieme alla comunicazione si deposita l'elaborato progettuale e si indicano i dati dell'impresa a cui i lavori vengono affidati. Da quel momento il cantiere può aprire: la CILA produce effetti dalla data di presentazione, senza attendere un provvedimento del Comune.
Le situazioni più frequenti
I casi in cui la CILA non è un adempimento formale, ma la condizione per aprire il cantiere in regola.
Ridisegni gli spazi interni
Sposti o elimini tramezzi non portanti per cambiare la distribuzione dell'appartamento senza toccare le strutture.
Rifai il bagno o la cucina
Realizzi un nuovo servizio igienico, sposti gli scarichi o integri gli impianti tecnologici esistenti.
Rifai gli impianti
Elettrico, idrico-sanitario, termico: il rifacimento completo è manutenzione straordinaria, non ordinaria.
Frazioni o accorpi unità
Dividi un appartamento o unisci due unità, purché restino invariate volumetria complessiva e destinazione d'uso.
Devi documentare i lavori per il bonus
Il titolo edilizio corretto è il presupposto della detrazione: senza, in caso di controllo l'agevolazione è a rischio.
Hai già iniziato senza comunicarlo
La CILA tardiva chiude la posizione con la sanzione prevista, purché l'intervento fosse effettivamente assentibile.
Che pratica serve per il tuo intervento
CILA, SCIA, permesso di costruire o niente affatto: il regime cambia in base a cosa tocchi, non a quanto spendi.
La CILA è il titolo residuale: serve per tutto ciò che non è edilizia libera e non arriva a richiedere la SCIA o il permesso di costruire. Scegli un intervento a sinistra per vedere dove ricade.
Se i lavori partono senza CILA
Sono i casi in cui i clienti ci contattano dopo, quando rimediare costa molto più che partire bene.
La sanzione da 1.000 euro
L'art. 6-bis punisce la mancata comunicazione asseverata con 1.000 euro, ridotti di due terzi se la comunicazione è spontanea e i lavori sono ancora in corso.
Una CILA che non protegge nulla
Se l'immobile non è nel suo stato legittimo, la comunicazione può risultare priva di effetti abilitativi e il Comune conserva il potere di vigilanza e sanzione.
La detrazione che salta
Le agevolazioni sulla ristrutturazione presuppongono un intervento regolare. Un lavoro eseguito senza il titolo dovuto espone al recupero della detrazione in sede di controllo.
Il problema che riemerge al rogito
Le difformità non sanate tornano a galla quando la casa si vende o si ipoteca: notaio e perito della banca chiedono coerenza tra stato di fatto, titoli e catasto.
Il cantiere che si ferma
Un controllo comunale su lavori privi di titolo può portare all'ordine di sospensione, con l'impresa ferma e i costi che continuano a correre.
Cosa serve per aprire la pratica?
Per redigere il progetto e depositarlo in Comune, il nostro Tecnico avrà bisogno di alcuni elementi. Se qualcosa manca, lo recuperiamo noi.
Non trovi il titolo edilizio originario?
Avviamo noi l'accesso agli attiDalla richiesta al deposito in Comune
Cinque fasi, un unico interlocutore. Seleziona una fase per leggere cosa succede in quel passaggio.
Racconti l'intervento che hai in mente e carichi i documenti che hai già. Bastano pochi minuti, senza registrazione e senza pagare nulla.
Il servizio è digitale. La firma è di una persona.
Immodoc non vende moduli precompilati. Ogni CILA che esce dalla piattaforma è redatta e asseverata da un geometra, un architetto o un ingegnere iscritto al proprio albo, che assume la responsabilità di quanto dichiara davanti al Comune e al proprio ordine professionale.
La pratica viene assegnata al professionista della rete più vicino all'immobile, perché conoscere il regolamento edilizio di quel Comune e sapere come funziona quello Sportello Unico fa la differenza sui tempi. Quello che digitalizziamo è la burocrazia intorno al lavoro tecnico, non il lavoro tecnico.
Professionisti iscritti all'albo
Geometri, architetti e ingegneri abilitati, verificati in fase di accreditamento.
Assegnazione per prossimità
Il Tecnico che prende in carico la pratica lavora sul territorio del tuo immobile.
Responsabilità dichiarata
L'asseverazione è un atto tecnico con effetti giuridici: chi firma risponde di ciò che attesta.
Verifica prima di firmare
Nessuna asseverazione senza aver ricostruito lo stato legittimo dell'immobile.
Fascicolo Casa
Via Roma 12, Milano
Molto più di un semplice PDF via email
Quando richiedi una CILA su Immodoc non ricevi solo il file. La pratica viene automaticamente archiviata nel Fascicolo Digitale del tuo immobile.
Sempre disponibile: Accedi ai documenti tra 1 mese o tra 10 anni, non scadono mai.
Condivisione facile: Invii la pratica al notaio, all'impresa o all'agenzia con un click diretto dalla piattaforma.
Storico ordinato: Tieni traccia di tutte le versioni e delle variazioni nel tempo.
Prima il preventivo, poi il pagamento
Richiedere il preventivo è gratuito. Il Tecnico ti scrive con tempi, costi e diritti comunali, tu chiarisci ogni dubbio con lui e solo quando accetti la proposta si passa al pagamento. Nessun addebito prima di quel momento.
Circuiti certificati
Le transazioni passano da provider di pagamento certificati, con autenticazione forte del cliente.
Nessun dato di carta da noi
I dati della carta non transitano né vengono conservati sui nostri sistemi.
Connessione cifrata
Ogni documento che carichi viaggia su connessione protetta e resta nella tua area riservata.
Dati trattati secondo il GDPR
Condividiamo con il Tecnico solo ciò che serve alla pratica. Nulla viene ceduto a terzi.
Non confonderla con altro
Le sigle si somigliano, gli effetti no. Ecco come si distingue la CILA da ciò che le sta intorno.
La linea di confine sono le strutture
La CILA copre la manutenzione straordinaria che non interessa le parti strutturali dell'edificio. Nel momento in cui l'intervento tocca un muro portante, una trave o un solaio, oppure incide sui prospetti, si passa alla SCIA dell'art. 22, con adempimenti e tempi diversi.
Ordinaria e straordinaria non sono sinonimi
Tinteggiare, sostituire i pavimenti o cambiare i sanitari è manutenzione ordinaria e rientra nell'edilizia libera dell'art. 6: nessuna comunicazione. Spostare un tramezzo o rifare un impianto è manutenzione straordinaria: serve la CILA, anche se il cantiere sembra piccolo.
Era un regime speciale, oggi esaurito
La CILA Superbonus nasceva da una norma emergenziale che consentiva di non attestare lo stato legittimo. La CILA ordinaria non ha mai avuto quella deroga: il modulo unico aggiornato richiede anzi di dichiarare regolarità urbanistica e tolleranze costruttive.
Prima il Comune, poi il Catasto
La CILA autorizza i lavori dal lato urbanistico. Se al termine la planimetria dell'immobile è cambiata, occorre aggiornare anche il Catasto con una variazione. Sono due adempimenti distinti e la norma stessa prevede il raccordo tra i due.
Dipende da cosa manca
Se manca solo la comunicazione ma l'intervento era assentibile, si rimedia con la CILA tardiva e la sanzione fissa. Se invece i lavori si discostano dal titolo esistente, si entra nell'accertamento di conformità introdotto dal Salva Casa, con sanzioni commisurate.
Domande Frequenti
No. La CILA è una comunicazione, non un'autorizzazione: produce effetti dalla data di presentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia. Conserva la ricevuta di protocollo, perché è il documento che dimostra la data di avvio. Il Comune mantiene comunque il potere di controllo successivo, anche a campione.
La mancata comunicazione asseverata comporta una sanzione di 1.000 euro. Se la comunicazione viene presentata spontaneamente mentre l'intervento è ancora in corso, la sanzione è ridotta di due terzi. È la cosiddetta CILA tardiva: chiude l'omissione formale, a condizione che i lavori fossero effettivamente riconducibili al regime dell'art. 6-bis.
La detrazione non si ottiene con la CILA, ma presuppone un intervento eseguito regolarmente. Per il 2026 la Legge di Bilancio ha confermato l'aliquota del 50% sull'abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, con un tetto di 96.000 euro per unità e recupero in dieci quote annuali. In caso di controllo, l'assenza del titolo edilizio dovuto è uno degli elementi che mette a rischio l'agevolazione.
Il proprietario o chiunque abbia un titolo idoneo sull'immobile: usufruttuario, comodatario, conduttore con il consenso della proprietà, promissario acquirente con preliminare registrato. L'asseverazione, però, resta un atto del tecnico abilitato: è lui che attesta la conformità dell'intervento e ne risponde.
Dipende dall'entità dello scostamento. La CILA presuppone che l'immobile sia nel suo stato legittimo e il modulo aggiornato chiede di dichiarare il rispetto delle tolleranze costruttive, che il Salva Casa ha rimodulato in funzione della superficie utile. Se lo scostamento supera la tolleranza, va prima gestita la regolarizzazione: è la prima cosa che il Tecnico verifica.
Sì. La comunicazione fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici e le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In presenza di vincoli può essere necessaria un'autorizzazione preliminare, che allunga i tempi complessivi. Il Tecnico lo verifica prima di depositare, così non ti trovi il cantiere fermo dopo.
Serve la legittimazione a intervenire: a seconda del caso, la delibera assembleare o il consenso dei comproprietari. Il Tecnico ti indica quale documentazione allegare in base al tipo di intervento e a quanto previsto dal regolamento condominiale.
Va presentata la comunicazione di fine lavori. Se l'intervento ha modificato la distribuzione interna, cambia anche la planimetria depositata in Catasto: la variazione catastale va predisposta e trasmessa. La norma prevede espressamente il raccordo tra la fine lavori e l'aggiornamento catastale, e noi gestiamo entrambi i passaggi.
Il preventivo è gratuito e senza impegno. Il costo dipende dalla complessità dell'intervento, dalla documentazione già disponibile e dalla necessità di recuperare titoli in Comune. Ai compensi professionali si aggiungono i diritti di segreteria, che ogni Comune determina autonomamente: te li indichiamo nel preventivo, senza sorprese a lavoro avviato.
Tutti gli elaborati, l'asseverazione e la ricevuta di protocollo restano nel Fascicolo Digitale del tuo immobile su Immodoc. Quando venderai casa o ti servirà dimostrare la regolarità dei lavori, non dovrai cercare nulla: è già archiviato e condivisibile.
Stai per iniziare i lavori?
Richiedi un preventivo gratuito: un Tecnico della rete verifica la situazione del tuo immobile, prepara la CILA e la deposita in Comune. Tu apri il cantiere in regola.
Riferimenti normativi citati in questa pagina
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6-bis, interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (decreto SCIA 2), introduzione dell'art. 6-bis
- D.P.R. 380/2001, art. 9-bis comma 1-bis, stato legittimo degli immobili
- D.P.R. 380/2001, art. 34-bis, tolleranze costruttive
- D.L. 29 maggio 2024, n. 69 conv. L. 24 luglio 2024, n. 105, Salva Casa
- Accordo Conferenza Unificata 27 marzo 2025 (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2025), modulistica edilizia unificata
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio
Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. La qualificazione dell'intervento e la scelta del titolo edilizio dipendono dal regolamento edilizio comunale e dalla normativa regionale: la valutazione puntuale spetta al Tecnico incaricato.