Copia atto notarile: richiedi la copia conforme del tuo rogito
Il rogito di quando hai comprato, l'atto di mutuo, la donazione. Lo cerchiamo noi dal notaio che lo ha ricevuto o dall'Archivio Notarile dove è depositato, anche se non ricordi più chi fosse il notaio.

Esempio. I dati non si riferiscono a un atto reale.
L'originale non ce l'ha nessuno, nemmeno tu
Di un atto notarile esiste un solo originale e resta nella raccolta del notaio che lo ha ricevuto. Quando quel notaio cessa l'attività o si trasferisce in un altro distretto, l'originale passa all'Archivio Notarile. Quello che circola, quello che hai in un cassetto e quello che chiede il notaio dell'acquirente, sono tutte copie.
La copia conforme non è una fotocopia migliore: il codice civile stabilisce che le copie di atti pubblici rilasciate nelle forme prescritte da depositari autorizzati fanno la stessa fede dell'originale. È il motivo per cui nessuno sente la mancanza dell'originale, e per cui una copia rovinata si sostituisce senza drammi.
Come si ritrova un atto di vent'anni fa
Per individuare un atto servono tre elementi: chi lo ha ricevuto, quando e il numero di repertorio. Se li hai, si parte dalla terza tappa. Se non li hai, si parte dall'altro capo: dall'immobile.

Non ricordi il notaio, non hai il repertorio, l'atto è del 1998
È la situazione in cui quasi tutti rinunciano, e non serve. Gli atti notarili non si distruggono: passano dal notaio all'Archivio Distrettuale e restano lì. Partendo dall'immobile si risale agli estremi attraverso i registri immobiliari, e da quel momento la richiesta è una richiesta come le altre.
Dove sta davvero il tuo atto, in questo momento
Se il notaio esercita ancora nello stesso distretto, l'originale è nella sua raccolta e la copia la rilascia lui. Se ha cessato l'attività o si è trasferito, gli atti sono stati depositati all'Archivio Notarile Distrettuale competente, che da quel momento li custodisce e ne rilascia copia. Per gli atti più risalenti nel tempo entrano in gioco gli archivi destinati alla conservazione storica.
Sono tre interlocutori con modalità di richiesta e tempi diversi. Capire quale sia quello giusto prima di scrivere a chiunque è metà del lavoro. È anche la parte che a farla da soli fa perdere più settimane.

Come lavoriamo, in concreto
Quattro passaggi, nessuno dei quali ti chiede di presentarti a uno sportello. Se preferisci partire da una domanda invece che da un ordine, il numero è 3793674034.
- 1Ci dici quello che ricordiAnche poco. Tipo di atto, anno approssimativo, nomi delle parti, immobile: ogni elemento restringe la ricerca. Se hai una vecchia copia, anche rovinata, guardala: i tre dati che servono sono quasi sempre stampati lì.
- 2Individuiamo l'attoCon gli estremi si parte diretti. Senza, si ricostruiscono: dall'immobile alla nota di trascrizione, che riporta notaio, data e repertorio. In alternativa si risale dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove l'atto è stato registrato.
- 3Troviamo chi lo conservaNotaio rogante, Archivio Notarile Distrettuale o archivi per la conservazione storica. Verifichiamo dov'è finito l'originale prima di presentare qualsiasi richiesta, perché sbagliare interlocutore costa giorni e a volte un diritto di ricerca inutile.
- 4Richiediamo la copia e ti diciamo quanto costa a terziPresentiamo la richiesta e seguiamo la liquidazione dei diritti dovuti. L'importo te lo comunichiamo prima che venga versato: nessuna spesa parte senza il tuo via libera. Poi ricevi la copia conforme con gli allegati, quando fanno parte dell'atto.
Quello che è giusto sapere prima
Su questo servizio ci sono tre cose che preferiamo dire adesso, invece di scoprirle insieme a pratica avviata. Nessuna è un problema, tutte cambiano quanto spendi o quanto aspetti.
Prezzo fisso per il nostro lavoro. Diritti di copia, bolli ed eventuale ricerca sono dovuti al depositario e te li comunichiamo prima che vengano versati.
Richiedi la copiaLe domande che ci fanno più spesso
- •Art. 2714 c.c. · efficacia delle copie di atti pubblici rilasciate da depositari autorizzati
- •L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) · conservazione degli atti e rilascio di copie
- •D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 32, comma 8 · compenso per il rilascio di copie
- •Ministero della Giustizia · richiesta di copie presso gli Archivi Notarili
- •D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 · imposta di bollo sulle copie dichiarate conformi
- •Art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 · identificazione catastale e conformità negli atti
Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. Il rilascio della copia e la relativa tempistica dipendono dal depositario dell'atto. Il servizio riguarda gli atti tra vivi: per gli atti di ultima volontà valgono limiti di accesso specifici.