Richiedi la Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto gas
Serve quando manca la conformità dell'impianto gas e devi attivare o riattivare il contatore, vendere casa o regolarizzare un impianto realizzato prima del 2008. Rispondi a due domande e ti diciamo se è ottenibile.
dopo il sopralluogo
Cos'è la Dichiarazione di Rispondenza
È il documento che sostituisce la dichiarazione di conformità quando questa non è mai stata rilasciata o è andata persa. La rende un professionista abilitato che verifica l'impianto già esistente e ne attesta la rispondenza alle norme di sicurezza, sotto la propria responsabilità e in esito a un sopralluogo.
Vale solo per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del d.m. 37/2008. Per gli impianti più recenti privi di documentazione non esiste un atto sostitutivo: serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi, adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità.
A differenza della conformità, che nasce insieme all'impianto e la firma l'impresa che lo realizza, la rispondenza arriva dopo, da un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico di riferimento.
Puoi avere la rispondenza?
La strada dipende da cosa è successo all'impianto e da quando è stato realizzato. Rispondi e ti diciamo se ti serve la rispondenza, la conformità o una verifica.
Dietro la sigla DiCo ci sono due atti diversi, con autori diversi: uno lo rilascia l'impresa che esegue i lavori, l'altro un professionista che verifica un impianto già esistente. Rispondi alle domande e ti diciamo in quale dei due casi ti trovi.
Quando serve la rispondenza dell'impianto gas
Sul gas la documentazione pesa di più, perché il distributore la usa come condizione per erogare.
Devi attivare o riattivare il contatore
In assenza della conformità il distributore, in genere, chiede una documentazione che attesti la sicurezza dell'impianto interno.
La conformità è persa o non l'hai mai avuta
Impianti datati, cambi di proprietà: se l'impianto è anteriore al 2008 la rispondenza è la strada.
L'installatore non è più reperibile
La ditta ha cessato o non risponde: la rispondenza la rilascia un professionista abilitato dopo sopralluogo.
Stai vendendo o affittando casa
Le carte dell'impianto gas sono tra le prime che vengono chieste in compravendita.
DiRi e DiCo non sono sinonimi
Sotto la stessa esigenza, avere le carte dell'impianto, ci sono due documenti che nascono in momenti diversi e che firmano soggetti diversi.
- Ammessa solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008
- La rende un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore, o il responsabile tecnico di un'impresa abilitata per gli impianti non soggetti a progetto
- Presuppone sopralluogo e accertamenti: non è una dichiarazione compilata a distanza
- La rilascia l'impresa installatrice abilitata che ha eseguito materialmente i lavori
- Nasce insieme all'impianto, contestualmente all'intervento
- Per un impianto nuovo non è recuperabile a posteriori in altro modo
Un impianto più recente e privo di documentazione non si regolarizza con un atto sostitutivo: serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi, adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità.
Se la documentazione manca
Il problema non si presenta quando l'impianto è nuovo. Si presenta anni dopo, quando qualcuno chiede le carte e non ci sono.
Il contatore che resta chiuso
Sul gas la mancanza del documento blocca l'attivazione della fornitura. È il caso in cui i clienti ci scrivono con più urgenza.
Lo sconto chiesto al rogito
Le carte mancanti dell'impianto gas diventano una leva sul prezzo al momento della vendita.
La responsabilità sul proprietario
Senza documentazione dell'impianto, in caso di problema la posizione del proprietario è più fragile.
L'agibilità che si blocca
La documentazione degli impianti è tra gli allegati per la segnalazione certificata di agibilità.
Cosa serve per aprire la pratica
Non serve avere tutto: molti elementi li ricostruiamo noi. Questo è ciò che accorcia i tempi se ce l'hai già.
Non trovi i documenti?
Ricostruiamo noi la documentazione dell'impiantoDalla richiesta al documento firmato
Cinque fasi, un unico interlocutore. Seleziona una fase per leggere cosa succede in quel passaggio.
Il configuratore individua di quale documento hai bisogno. Da lì parte una richiesta già qualificata, senza registrazione e senza pagare nulla.
La rispondenza non si compila a distanza. La firma un professionista, dopo un sopralluogo.
Qui è importante essere chiari: la dichiarazione di rispondenza non è un modulo da compilare online. La norma richiede un sopralluogo e accertamenti sull'impianto, e chi firma lo fa sotto la propria responsabilità personale. Quello che digitalizziamo è tutto il contorno, dalla richiesta alla raccolta della documentazione, alla preparazione del sopralluogo, alla consegna, non la verifica.
La rete comprende professionisti iscritti all'albo con l'anzianità richiesta nel settore impiantistico di riferimento. Ti assegniamo il soggetto che per legge può firmare la rispondenza per il tuo impianto, scelto per prossimità all'immobile, non quello che capita.
Requisiti verificati
Iscrizione all'albo e almeno cinque anni nel settore impiantistico, controllati in fase di accreditamento.
Sopralluogo e responsabilità
La rispondenza la firma il professionista sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti.
Assegnazione per prossimità
Il sopralluogo lo fa chi lavora sul territorio del tuo immobile.
Nessuna firma al buio
Se l'impianto non è in condizioni di essere dichiarato, te lo diciamo invece di firmare.
Fascicolo Casa
Via Roma 12, Milano
Molto più di un semplice PDF via email
La rispondenza è un documento che si perde facilmente. Su Immodoc finisce nel Fascicolo Digitale del tuo immobile, pronta per distributore, notaio o banca.
Sempre disponibile: Ritrovi la dichiarazione tra un mese o tra dieci anni, quando qualcuno te la chiederà.
Condivisione facile: La invii al distributore, al notaio o all'agenzia con un click dalla piattaforma.
Storico per impianto: Ogni intervento successivo si aggiunge in ordine, così la storia dell'impianto resta leggibile.
Prima il preventivo, poi il pagamento
Richiedere il preventivo è gratuito. Il Tecnico ti scrive con tempi e costi, tu chiarisci ogni dubbio con lui e solo quando accetti la proposta si passa al pagamento. Nessun addebito prima di quel momento.
Circuiti certificati
Le transazioni passano da provider di pagamento certificati, con autenticazione forte del cliente.
Nessun dato di carta da noi
I dati della carta non transitano né vengono conservati sui nostri sistemi.
Connessione cifrata
Le foto e i documenti che carichi viaggiano su connessione protetta e restano nella tua area riservata.
Dati trattati secondo il GDPR
Condividiamo con il Tecnico solo ciò che serve alla pratica. Nulla viene ceduto a terzi.
Non confonderla con altro
Intorno agli impianti girano documenti che sembrano equivalenti alla rispondenza. Non lo sono e confonderli costa tempo.
Chi firma e quando
La conformità la rilascia l'impresa che realizza l'impianto, nel momento in cui lo realizza. La rispondenza la rilascia a posteriori un professionista che ispeziona un impianto già esistente e privo di documentazione. Sono due atti diversi, non intercambiabili a piacere.
Dipende dall'anno dell'impianto
La rispondenza vale solo per impianti anteriori al 27 marzo 2008. Se l'impianto è più recente e privo di documentazione non esiste un atto sostitutivo: serve un'impresa abilitata che lo adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità.
Uno attesta la sicurezza, l'altro registra
La rispondenza attesta che l'impianto esistente è rispondente alle regole dell'arte e ai requisiti di sicurezza, in esito a un sopralluogo. Il libretto accompagna l'impianto termico nel tempo, con i rapporti di controllo periodici. Servono entrambi e non si sostituiscono.
Sicurezza e consumi sono piani diversi
L'attestato di prestazione energetica misura quanta energia consuma l'immobile. La rispondenza riguarda la sicurezza e la conformità dell'impianto alle norme. Un immobile può avere un'ottima classe energetica e impianti privi di documentazione.
Non esiste il fai da te
La rispondenza non può essere resa dal proprietario. La norma individua con precisione chi può firmarla: un professionista iscritto all'albo con i requisiti richiesti, in esito a sopralluogo.
Domande Frequenti
La conformità (DiCo) la rilascia l'impresa installatrice al termine dei lavori, per un impianto nuovo o modificato. La rispondenza (DiRi) arriva dopo, per un impianto già esistente e privo di documentazione: la firma un professionista abilitato in esito a sopralluogo e accertamenti. Attestano la stessa cosa, la regola dell'arte dell'impianto, ma nascono in momenti diversi e le firmano soggetti diversi.
Sì, se l'impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008. Un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore la rilascia dopo un sopralluogo. Vale sempre la pena verificare prima se una copia della conformità sia reperibile presso l'impresa che eseguì i lavori o depositata in Comune.
Sì. È proprio il caso tipico della rispondenza: quando l'impresa ha cessato l'attività o non risponde, il documento lo rilascia un professionista abilitato della rete, sotto la propria responsabilità, dopo aver verificato l'impianto.
Per gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 la rispondenza non è ammessa: non esiste un atto sostitutivo. Serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi l'impianto, lo adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità. Te lo diciamo prima, non dopo aver incassato.
La legge non impone di allegarla all'atto, ma nella pratica acquirenti, notai e periti chiedono la documentazione degli impianti, ed è tra gli allegati previsti per la segnalazione certificata di agibilità. Presentarsi al rogito senza significa quasi sempre subire una richiesta di sconto.
Sì, la norma lo prevede espressamente: il professionista dichiara sotto la propria responsabilità in esito a sopralluogo e accertamenti. Quello che facciamo con la raccolta guidata delle foto è preparare il sopralluogo, non sostituirlo: il Tecnico arriva sapendo già cosa troverà e il lavoro si accorcia.
Un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico di riferimento; per gli impianti non soggetti all'obbligo di progetto può firmarla anche il responsabile tecnico di un'impresa abilitata con la stessa anzianità. In ogni caso non è un'autocertificazione del proprietario.
Il preventivo è gratuito e senza impegno. Il costo dipende dal tipo di impianto, dalla sua estensione e complessità e dalle prove strumentali necessarie. Nel preventivo trovi tutto dettagliato prima di decidere.
Ti manca la conformità dell'impianto gas?
Rispondi a due domande: ti diciamo se la rispondenza è ottenibile nel tuo caso e ti mandiamo un preventivo gratuito. Se non è ottenibile, te lo diciamo lo stesso.
Riferimenti normativi citati in questa pagina
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7 comma 6, dichiarazione di rispondenza per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008, resa da un professionista iscritto all'albo
- D.M. 37/2008, art. 7, dichiarazione di conformità e allegati obbligatori
- D.M. 37/2008, art. 1, impianti soggetti: elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitari, gas
- D.M. 37/2008, art. 5 comma 2, impianti per cui è obbligatorio il progetto: per questi la rispondenza può firmarla solo il professionista iscritto all'albo
- D.M. 37/2008, art. 8, obblighi del committente e consegna al distributore
- D.M. 37/2008, art. 9, dichiarazione degli impianti tra gli allegati per l'agibilità
- Legge 5 marzo 1990, n. 46, disciplina previgente, sostituita dal d.m. 37/2008
Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. L'ammissibilità della rispondenza e le verifiche necessarie dipendono dall'epoca e dalle caratteristiche dell'impianto: la valutazione puntuale spetta al Tecnico incaricato, in esito a sopralluogo.