Richiedi la Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas online
Sul gas la dichiarazione pesa più che altrove: il distributore la usa come condizione per attivare il contatore. Rispondi a due domande e ti diciamo quale documento ti serve, poi ci pensa un Tecnico abilitato della nostra rete.
con i suoi allegati
Cos'è la Dichiarazione di Conformità
È il documento con cui chi realizza un impianto dichiara che è stato eseguito a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti. Non è un adempimento formale: è l'unico modo per dimostrare, anche a distanza di anni, che l'impianto di casa è stato fatto come si deve e da chi poteva farlo.
Riguarda gli impianti elettrici, quelli di riscaldamento e climatizzazione, quelli idrico-sanitari e quelli del gas. Si accompagna a una serie di allegati obbligatori: lo schema dell'impianto realizzato, la relazione con i materiali impiegati e i riferimenti dell'impresa che ha eseguito i lavori.
Il punto che genera più confusione riguarda chi la firma. La conformità nasce insieme all'impianto e la rilascia l'impresa installatrice. Quando il documento non è mai stato prodotto o è andato perso, per gli impianti più datati la norma prevede una strada alternativa affidata a un professionista: è la dichiarazione di rispondenza.
Di quale documento hai bisogno
Il documento giusto dipende da cosa è successo all'impianto e da quando è stato realizzato. Rispondi e ti diciamo se ti serve la conformità o la rispondenza.
Dietro la sigla DiCo ci sono due atti diversi, con autori diversi: uno lo rilascia l'impresa che esegue i lavori, l'altro un professionista che verifica un impianto già esistente. Rispondi alle domande e ti diciamo in quale dei due casi ti trovi.
Quando serve la conformità dell'impianto gas
È l'impianto dove la documentazione pesa di più, perché il distributore la usa come condizione per erogare.
Nuovo allacciamento o riattivazione
Per attivare o riattivare il contatore il distributore richiede copia della dichiarazione dell'impianto interno.
Sostituzione della caldaia o del piano cottura
Ogni intervento sull'impianto interno, anche la sola sostituzione di un apparecchio, comporta una nuova dichiarazione.
Controlli e verifiche di tenuta
In caso di verifica dell'impianto interno la dichiarazione è il primo documento che viene chiesto.
Vendita o locazione dell'immobile
Acquirenti, periti e agenzie la chiedono come prova che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte.
Devi presentare l'agibilità
La dichiarazione di conformità degli impianti è tra gli allegati previsti per la segnalazione certificata di agibilità.
Il documento non si trova
Impianti vecchi, imprese cessate, traslochi: è la situazione più comune e ha una soluzione precisa se l'impianto è anteriore al 2008.
DiCo e DiRi non sono sinonimi
Sotto la stessa esigenza, avere le carte dell'impianto, ci sono due documenti che nascono in momenti diversi e che firmano soggetti diversi.
- La rilascia l'impresa installatrice abilitata che ha eseguito materialmente i lavori
- Si accompagna agli allegati obbligatori: schema, relazione con i materiali e riferimenti dell'impresa
- Va consegnata al committente e depositata allo Sportello Unico entro trenta giorni dalla fine dei lavori
- Ammessa solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008
- La rende un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore
- Presuppone sopralluogo e accertamenti: non è una dichiarazione compilata a distanza
Un impianto più recente e privo di documentazione non si regolarizza con un atto sostitutivo: serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi, adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità.
Se la documentazione manca
Il problema non si presenta quando l'impianto è nuovo. Si presenta anni dopo, quando qualcuno chiede le carte e non ci sono.
Il contatore che resta chiuso
Sul gas la mancanza del documento blocca l'attivazione della fornitura. È il caso in cui i clienti ci scrivono con più urgenza, spesso a trasloco già fatto.
La sanzione all'impresa
La mancata o incompleta emissione della dichiarazione da parte dell'installatore è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, graduata in base all'entità dell'impianto e al grado di pericolosità.
L'agibilità che si blocca
Tra gli allegati della segnalazione certificata di agibilità c'è la dichiarazione di conformità degli impianti. Se manca, si ferma anche quella pratica.
Lo sconto chiesto al rogito
Un acquirente informato usa la documentazione mancante come leva sul prezzo. Recuperarla prima costa meno di quanto costi trattarla al tavolo del notaio.
La responsabilità che resta in capo a te
In caso di incidente o danno, la mancanza di documentazione sull'impianto sposta il baricentro della responsabilità sul proprietario, che non può dimostrare la regola dell'arte.
Cosa serve per aprire la pratica
Non serve avere tutto: molti elementi li ricostruiamo noi. Questo è ciò che accorcia i tempi se ce l'hai già.
Non trovi i documenti?
Ricostruiamo noi la documentazione dell'impiantoDalla richiesta al documento firmato
Cinque fasi, un unico interlocutore. Seleziona una fase per leggere cosa succede in quel passaggio.
Il configuratore individua di quale documento hai bisogno. Da lì parte una richiesta già qualificata, senza registrazione e senza pagare nulla.
Il servizio è digitale. Sull'impianto ci va una persona.
Qui più che altrove è importante essere chiari: non esistono dichiarazioni compilate a distanza. La norma richiede sopralluogo e accertamenti, mentre chi firma lo fa sotto la propria responsabilità personale. Quello che digitalizziamo è tutto il contorno, dalla richiesta alla raccolta della documentazione, alla preparazione del sopralluogo, alla consegna, non la verifica.
La rete comprende professionisti iscritti all'albo con l'anzianità richiesta nel settore impiantistico di riferimento e imprese installatrici abilitate. In base a cosa ti serve ti assegniamo il soggetto che per legge può firmare quel documento, non quello che capita.
Requisiti verificati
Iscrizione all'albo e anzianità nel settore impiantistico controllate in fase di accreditamento.
Professionisti e installatori
Due figure diverse per due documenti diversi: ti assegniamo quella corretta per il tuo caso.
Assegnazione per prossimità
Il sopralluogo lo fa chi lavora sul territorio del tuo immobile.
Nessuna firma al buio
Se l'impianto non è in condizioni di essere dichiarato, te lo diciamo invece di firmare.
Fascicolo Casa
Via Roma 12, Milano
Molto più di un semplice PDF via email
Le dichiarazioni degli impianti sono i documenti che si perdono più facilmente. Su Immodoc finiscono nel Fascicolo Digitale del tuo immobile, impianto per impianto.
Sempre disponibile: Ritrovi la dichiarazione tra un mese o tra dieci anni, quando qualcuno te la chiederà.
Condivisione facile: La invii al distributore, al notaio o all'agenzia con un click dalla piattaforma.
Storico per impianto: Ogni intervento successivo si aggiunge in ordine, così la storia dell'impianto resta leggibile.
Prima il preventivo, poi il pagamento
Richiedere il preventivo è gratuito. Il Tecnico ti scrive con tempi e costi, tu chiarisci ogni dubbio con lui e solo quando accetti la proposta si passa al pagamento. Nessun addebito prima di quel momento.
Circuiti certificati
Le transazioni passano da provider di pagamento certificati, con autenticazione forte del cliente.
Nessun dato di carta da noi
I dati della carta non transitano né vengono conservati sui nostri sistemi.
Connessione cifrata
Le foto e i documenti che carichi viaggiano su connessione protetta e restano nella tua area riservata.
Dati trattati secondo il GDPR
Condividiamo con il Tecnico solo ciò che serve alla pratica. Nulla viene ceduto a terzi.
Non confonderla con altro
Intorno agli impianti girano documenti che sembrano equivalenti. Non lo sono e confonderli costa tempo.
Chi firma cambia tutto
La conformità la rilascia l'impresa che ha realizzato l'impianto, nel momento in cui lo realizza. La rispondenza la rilascia a posteriori un professionista che ispeziona un impianto già esistente. Sono due atti diversi, con presupposti e autori diversi: non sono intercambiabili a piacere.
Uno certifica, l'altro registra
La dichiarazione attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte. Il libretto è il documento che accompagna l'impianto termico nel tempo, con i rapporti di controllo periodici. Servono entrambi e non si sostituiscono.
Sicurezza e consumi sono piani diversi
L'attestato di prestazione energetica misura quanta energia consuma l'immobile. La dichiarazione riguarda la sicurezza e la regola dell'arte degli impianti. Un immobile può avere un'ottima classe energetica e impianti privi di documentazione.
Un controllo non è una certificazione
Il rapporto di controllo di efficienza energetica o la verifica del manutentore documentano lo stato di un impianto in un momento dato. Non attestano che l'impianto sia stato realizzato secondo la norma e non sostituiscono la dichiarazione.
Non esiste il fai da te
Nessuna delle due dichiarazioni può essere resa dal proprietario. La norma individua con precisione chi può firmarle: l'impresa abilitata per la conformità, il professionista con i requisiti richiesti per la rispondenza.
Domande Frequenti
Solo l'impresa installatrice abilitata che ha eseguito materialmente i lavori, attraverso il proprio responsabile tecnico. Non un professionista esterno, non il proprietario, non chi ha semplicemente visionato l'impianto. È il motivo per cui, quando l'impianto è nuovo, il documento nasce insieme al lavoro e non si può recuperare dopo in altro modo.
Se l'impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 la norma consente di sostituirla con una dichiarazione di rispondenza, resa in esito a sopralluogo e accertamenti da un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico di riferimento. Prima di procedere vale sempre la pena verificare se una copia sia reperibile presso l'impresa che eseguì i lavori o depositata in Comune.
La rispondenza non è ammessa per gli impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008. In quel caso non esiste un atto sostitutivo: serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi l'impianto, lo adegui dove necessario e rilasci una nuova dichiarazione di conformità. Te lo diciamo prima, non dopo aver incassato.
Sì. Il decreto copre gli impianti elettrici, quelli di riscaldamento e climatizzazione, quelli idrico-sanitari e quelli di distribuzione e utilizzazione del gas, oltre ad altre categorie come ascensori e protezione antincendio. Se ti servono le carte di più impianti possiamo gestirli insieme, con una voce di preventivo per ciascuno.
La legge non impone di allegarla all'atto, ma nella pratica acquirenti, notai e periti la chiedono ed è tra gli allegati previsti per la segnalazione certificata di agibilità. Presentarsi al rogito senza documentazione impiantistica significa quasi sempre subire una richiesta di sconto o una clausola sfavorevole.
No, la dichiarazione non ha una scadenza: fotografa l'impianto al momento della sua realizzazione o della verifica. Perde però efficacia rappresentativa quando l'impianto viene modificato: da quel momento serve una nuova dichiarazione riferita all'intervento eseguito.
La mancata o incompleta emissione della dichiarazione da parte dell'installatore è sanzionata con una somma da 100 a 1.000 euro, graduata in base all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità. Il primo passo resta comunque sollecitare l'impresa: se ha eseguito i lavori è tenuta a rilasciarla.
Per la rispondenza sì, la norma lo prevede espressamente: il professionista dichiara sotto la propria responsabilità in esito a sopralluogo e accertamenti. Quello che facciamo con la raccolta guidata delle foto è preparare il sopralluogo, non sostituirlo: il Tecnico arriva sapendo già cosa troverà e il lavoro si accorcia.
Il preventivo è gratuito e senza impegno. Il costo dipende dal tipo di impianto, dalla sua estensione e complessità e dalle prove strumentali necessarie. Nel preventivo trovi tutto dettagliato prima di decidere.
Ti hanno chiesto le carte dell'impianto gas?
Rispondi a due domande: ti diciamo quale documento è ottenibile nel tuo caso e ti mandiamo un preventivo gratuito. Se non è ottenibile, te lo diciamo lo stesso.
Riferimenti normativi citati in questa pagina
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, dichiarazione di conformità e allegati obbligatori
- D.M. 37/2008, art. 7 comma 6, dichiarazione di rispondenza per gli impianti anteriori al 27 marzo 2008
- D.M. 37/2008, art. 1, impianti soggetti: elettrici, riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitari, gas
- D.M. 37/2008, art. 3, requisiti delle imprese abilitate e del responsabile tecnico
- D.M. 37/2008, art. 8, obblighi del committente e consegna al distributore
- D.M. 37/2008, art. 9, dichiarazione di conformità tra gli allegati per l'agibilità
- D.M. 37/2008, art. 15, sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro
- Legge 5 marzo 1990, n. 46, disciplina previgente, sostituita dal d.m. 37/2008
Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla data di pubblicazione. L'ammissibilità del documento e le verifiche necessarie dipendono dall'epoca e dalle caratteristiche dell'impianto: la valutazione puntuale spetta al Tecnico incaricato, in esito a sopralluogo.