La CILA è la comunicazione asseverata per i lavori che superano l'edilizia libera: cos'è, quando serve, chi la firma e cosa fare se i lavori sono già iniziati.
La CILA — Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata — è il titolo edilizio con cui si comunicano al Comune i lavori che superano l'edilizia libera ma non arrivano a richiedere una SCIA o un permesso di costruire. È disciplinata dall'art. 6-bis del DPR 380/2001, il Testo Unico dell'Edilizia.
La sua natura è residuale: il comma 1 la riferisce agli interventi "non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22". In pratica si ragiona per esclusione — se un intervento non rientra nell'edilizia libera, non richiede il permesso di costruire e non è tra quelli soggetti a SCIA, allora si presenta una CILA.
C'è poi una caratteristica che la distingue dagli altri titoli: la CILA ha efficacia immediata. I lavori possono iniziare dal giorno stesso del deposito, senza attendere un'autorizzazione. Il Comune non rilascia alcun provvedimento: riceve la comunicazione e mantiene il potere di controllo successivo sulla correttezza di quanto asseverato.
Quando serve la CILA
Rientrano tipicamente nella CILA gli interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali dell'edificio né i prospetti e che non modificano volumetria o destinazione d'uso. Per esempio:
spostamento, eliminazione o realizzazione di tramezzi interni non portanti
rifacimento o nuova realizzazione degli impianti elettrico, idrico e termico quando comporta opere edilizie
realizzazione, spostamento o ampliamento di servizi igienici
apertura di porte interne e modifica della distribuzione degli spazi
frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza interventi sulle parti strutturali e senza aumento di superficie o volume
isolamento termico interno e interventi di efficientamento che non alterano l'aspetto esteriore dell'edificio
sostituzione di pavimenti, rivestimenti o serramenti quando comporta opere che vanno oltre la manutenzione ordinaria
L'elenco è indicativo. La linea di confine tra edilizia libera e manutenzione straordinaria può essere letta in modo diverso da Comune a Comune, quindi la classificazione dell'intervento va sempre verificata sul regolamento edilizio locale prima di scegliere il titolo.
Quando la CILA non basta (o non serve)
Per capire se la CILA è il titolo giusto conviene guardare ai suoi tre confini:
Edilizia libera — per gli interventi elencati dall'art. 6 del DPR 380/2001, come la manutenzione ordinaria, le tinteggiature o l'eliminazione di barriere architettoniche che non incidono sulle strutture, non serve alcuna comunicazione al Comune.
SCIA — quando l'intervento riguarda le parti strutturali dell'edificio, i prospetti o rientra nella ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera, il titolo richiesto è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività dell'art. 22.
Permesso di costruire — resta necessario per la nuova costruzione, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e per la ristrutturazione edilizia pesante indicata dall'art. 10.
Attenzione al cambio di destinazione d'uso. Fino a qualche anno fa, in diversi Comuni, il mutamento di destinazione d'uso senza opere si comunicava con una CILA. Dopo il Decreto Salva Casa non è più così: l'art. 23-ter del DPR 380/2001, riscritto dal DL 69/2024 convertito in L. 105/2024, assoggetta a SCIA il mutamento senza opere, sia all'interno della stessa categoria funzionale sia — per le unità situate nelle zone A, B e C — tra categorie funzionali diverse. Se invece il cambio d'uso comporta opere, il titolo è quello richiesto dall'intervento edilizio da eseguire e comunque non inferiore alla SCIA. Molte guide online riportano ancora la regola precedente.
Cosa contiene la CILA e chi la firma
La CILA non è un modulo che il proprietario può compilare da solo. Il comma 2 dell'art. 6-bis richiede l'asseverazione di un Tecnico abilitato — geometra, architetto o ingegnere — che attesta sotto la propria responsabilità che le opere sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
La pratica depositata si compone in genere di:
dati del proprietario o dell'avente titolo e identificazione catastale dell'immobile
descrizione dell'intervento con elaborati grafici dello stato di fatto e dello stato di progetto
asseverazione del Tecnico sulla conformità urbanistica ed edilizia
indicazione dell'impresa esecutrice, con la documentazione su regolarità contributiva e sicurezza del cantiere
indicazione dei titoli edilizi che legittimano l'immobile
L'ultimo punto è il più delicato. Per poter asseverare, il Tecnico deve conoscere lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis comma 1-bis del DPR 380/2001, cioè il titolo che ne ha assentito la costruzione insieme a quelli che hanno disciplinato gli interventi successivi. Se ciò che esiste non coincide con ciò che è stato autorizzato, la difformità va affrontata prima: non si presenta una CILA su un immobile non conforme. In questi casi il punto di partenza è quasi sempre l'Accesso agli Atti in Comune, eventualmente seguito da una Relazione di Regolarità Edilizia che mette a confronto lo stato dei luoghi con i titoli reperiti.
Verifica dello stato legittimo — il Tecnico esamina i titoli edilizi dell'immobile, le planimetrie depositate e la situazione catastale, per accertare che l'immobile sia regolare.
Eventuale Accesso agli Atti — se il proprietario non dispone della documentazione, si richiede copia dei titoli all'archivio edilizio del Comune.
Sopralluogo e rilievo — misurazione dello stato di fatto e raccolta degli elementi necessari agli elaborati.
Elaborati e asseverazione — redazione di relazione tecnica, tavole grafiche di stato di fatto e progetto e asseverazione firmata digitalmente.
Deposito telematico al SUE — la pratica viene trasmessa allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, con pagamento dei diritti di segreteria e protocollazione.
Avvio dei lavori — si può partire dalla data del deposito, senza attendere riscontri.
Fine lavori e variazione catastale
La CILA si chiude con la comunicazione di fine lavori. Il comma 3 dell'art. 6-bis prevede che, quando l'intervento ha modificato la planimetria o il classamento dell'unità, alla comunicazione sia allegata la documentazione di variazione catastale, che l'amministrazione comunale trasmette poi all'Agenzia delle Entrate.
Chiudere correttamente la pratica non è una formalità burocratica. La CILA depositata, la fine lavori e l'eventuale aggiornamento catastale sono ciò che documenta lo stato legittimo dell'immobile quando servirà dimostrarlo — in una compravendita, in una richiesta di mutuo o in una successione. Quando l'intervento accede a detrazioni fiscali, inoltre, il deposito della pratica contribuisce a dare data certa all'inizio dei lavori.
Se i lavori sono già iniziati: la CILA tardiva
Capita che il cantiere parta prima del deposito. Il comma 5 dell'art. 6-bis prevede in questo caso una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione: la sanzione scende quindi a circa 333 euro.
La CILA tardiva resta in genere la strada più semplice per rimettere in ordine la posizione, perché non è una sanatoria: presuppone che l'intervento fosse comunque assentibile con CILA. Se invece le opere eseguite richiedevano un titolo diverso, il percorso è un altro e va valutato caso per caso con un Tecnico.
Tempi e costi: da cosa dipendono
Non esiste un costo standard della CILA, perché la pratica somma voci molto diverse tra loro:
Diritti di segreteria — sono stabiliti da ciascun Comune e variano sensibilmente sul territorio.
Complessità dell'intervento — numero di elaborati, estensione del rilievo ed eventuali relazioni specialistiche richieste dal tipo di opere.
Reperibilità della documentazione — se i titoli edilizi non sono disponibili serve l'Accesso agli Atti: i tempi di risposta del Comune possono variare da pochi giorni a più di 30 giorni a seconda del Comune.
Presenza di difformità — se emerge uno scostamento rispetto ai titoli, tempi e costi dipendono dal tipo di regolarizzazione necessaria.
Sui tempi vale un'osservazione pratica: la fase che pesa di più non è quasi mai la redazione della pratica, che per un intervento ordinario richiede pochi giorni. È la ricostruzione documentale che la precede.
La CILA con Immodoc
Su Immodoc la CILA è un servizio a 2 step, perché un preventivo affidabile si può formulare solo dopo aver visto il quadro reale dell'immobile:
Analisi Preliminare — sopralluogo ed eventuale Accesso agli Atti in Comune, per verificare lo stato legittimo ed elaborare un preventivo definitivo calibrato sulla situazione effettiva.
Esecuzione dell'Incarico — redazione degli elaborati, asseverazione, deposito al SUE, gestione della fine lavori e archiviazione automatica dei documenti nel Fascicolo Digitale dell'Immobile.
Se vuoi capire come si articola il percorso in due fasi, lo abbiamo spiegato nella pagina come funziona.
Ogni CILA che esce dalla piattaforma è redatta e asseverata da un Tecnico abilitato della Rete di Tecnici Immodoc, con la sua responsabilità professionale. I documenti prodotti restano archiviati nel Fascicolo Digitale dell'Immobile, pronti per il momento in cui serviranno.
Imprenditore del mondo digital e della green economy. Laureato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Economia e management nel 2011, si specializza con un Master in Facility Management ed efficienza energetica. Entra in Sol.teck e sviluppa il ramo d’azienda del fotovoltaico residenziale e O&M per i grandi impianti, realizzando in pochi anni oltre 500 impianti per risparmio energetico e fotovoltaico.
Founder del portale abbassalebollette.it, punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di tariffe luce e gas e la più evoluta piattaforma per la simulazione di impianti per il risparmio energetico. Nel 2016 Abbassalebollette.it viene acquisito da un fondo attivo nel settore energetico. Sempre nel 2016 fonda Immobilgreen.it, il primo motore di ricerca di case ecosostenibili, valorizzando gli immobili con caratteristiche energetiche elevate rispetto agli immobili classici. Immobilgreen.it diventa presto il riferimento italiano per la bioedilizia, con la più vasta raccolta di modelli in legno e prefabbricati proposti dai costruttori su scala nazionale. Una divisione del gruppo immobilgreen.it dedicata alla certificazione energetica (APE) diventa nel 2018 Apefacile.it, il servizio N°1 per la certificazione energetica in Italia. Nel 2021 costruisce una divisione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici chiamata paginegreen360.it, poi acquisita dalla squadra di Davide Calabrò di Soluzionigreen.it.
Fabio Tantari è autore dei libri “Case Prefabbricate in legno tutta la verità” (2018) e “Guida Pratica alla certificazione energetica” (2022).