Che cos'è la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico
La Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico (spesso abbreviata in DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza in vigore. Viene rilasciata al committente al termine dei lavori e riguarda sia gli impianti nuovi sia quelli trasformati, ampliati o sottoposti a manutenzione straordinaria.
La disciplina è contenuta nell'art. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, il regolamento sugli impianti all'interno degli edifici entrato in vigore il 27 marzo 2008 al posto della vecchia Legge 46/1990. Quella data non è un dettaglio: come vedremo, è lo spartiacque che decide cosa si può fare quando la dichiarazione non si trova più.
Un chiarimento utile fin da subito: la DiCo fotografa l'impianto nel momento in cui viene realizzato o modificato sostanzialmente. Non è una verifica periodica, non attesta lo stato attuale dell'impianto e non sostituisce i titoli edilizi dell'immobile. Se l'impianto viene modificato in seguito, serve una nuova dichiarazione riferita all'intervento eseguito. Non va confusa nemmeno con altri documenti della casa: il libretto di impianto riguarda l'impianto termico e ne registra i controlli nel tempo, mentre l'
APE
misura la prestazione energetica dell'edificio.
Quando serve
La Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico viene richiesta in molte situazioni diverse. Le più frequenti:
Nuova fornitura o aumento di potenza: il DM 37/2008 (art. 8) prevede che il committente consegni al distributore copia della dichiarazione entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura. In generale la documentazione viene chiesta anche per l'aumento della potenza impegnata;
Rifacimento, ampliamento o trasformazione dell'impianto: spostare il quadro, aggiungere linee o rifare l'impianto comporta il rilascio di una nuova dichiarazione da parte dell'impresa che esegue i lavori;
Agibilità: la dichiarazione di conformità degli impianti è tra i documenti previsti per la segnalazione certificata di agibilità (art. 9 del DM 37/2008);
Compravendita e locazione: l'obbligo di allegarla all'atto è venuto meno con il DL 112/2008 (art. 35), che ha abrogato l'art. 13 del DM 37/2008. Nella pratica però acquirenti, agenzie e Notai la chiedono spesso e la sua assenza può pesare nella trattativa: si traduce facilmente in una richiesta di sconto oppure in una clausola con cui l'acquirente accetta l'impianto nello stato in cui si trova;
Mutuo e perizia: la documentazione degli impianti può essere richiesta in fase di valutazione dell'immobile;
Bonus edilizi: negli interventi agevolati la dichiarazione dell'impresa fa parte della documentazione che dimostra la regolarità dei lavori in caso di controllo.
Per chi vende, è uno dei documenti da verificare prima di mettere l'immobile sul mercato, insieme a quelli che rendono un immobile idoneo alla compravendita.
Cosa contiene
La dichiarazione si redige sul modello ministeriale previsto dal DM 37/2008 ed è sottoscritta dall'impresa che ha eseguito i lavori. Ne sono parte integrante alcuni allegati obbligatori:
Progetto dell'impianto: nelle abitazioni deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo quando la potenza impegnata supera i 6 kW o la superficie supera i 400 mq, oltre che per tutte le utenze condominiali (art. 5). Negli altri casi può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa;
Relazione sui materiali: indica la tipologia dei materiali e dei componenti impiegati;
Schema dell'impianto realizzato: utile anche per qualsiasi intervento futuro;
Riferimenti a dichiarazioni precedenti: se l'intervento riguarda solo una parte dell'impianto;
Requisiti dell'impresa: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Una dichiarazione priva degli allegati obbligatori è incompleta: quando la ricevi conviene controllare che ci siano tutti.
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Chi la rilascia e quali obblighi ha l'impresa
Può rilasciarla solo l'impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008 che ha eseguito materialmente i lavori. Non un professionista esterno né un'altra impresa che si limita a visionare l'impianto. Il proprietario, poi, non può in nessun caso autocertificare il proprio impianto.
L'impresa deve consegnare la dichiarazione al committente al termine dei lavori. Se l'edificio ha già l'agibilità, entro 30 giorni dalla fine dei lavori la deposita anche presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (art. 11). La mancata o incompleta emissione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, graduata in base all'entità dell'impianto e al grado di pericolosità (art. 15).
Se l'impianto è nuovo e la dichiarazione non ti è stata consegnata, il primo passo è quindi chiederla formalmente all'impresa: è tenuta a rilasciarla.
DiCo introvabile o ditta non più in attività: cosa fare
È la situazione più comune: la casa è stata acquistata anni fa, l'impianto è stato rifatto da un precedente proprietario oppure l'impresa che lo ha realizzato ha chiuso. La strada da seguire dipende da due fattori: se una copia è ancora recuperabile e quando è stato realizzato l'impianto.
Primo passo: cercare una copia. Prima di pensare a un documento sostitutivo conviene verificare dove la dichiarazione potrebbe essere finita:
presso l'impresa installatrice, anche se ha cessato l'attività: l'ex titolare o il responsabile tecnico possono averne conservato una copia;
presso il Comune, se è stata depositata allo Sportello Unico o allegata a una pratica edilizia o di agibilità: si recupera con un'istanza di Accesso agli Atti;
tra i documenti di un precedente rogito o nella documentazione consegnata dal costruttore, se l'immobile è di nuova costruzione;
presso l'amministratore di condominio, per gli impianti delle parti comuni.
Impianto realizzato prima del 27 marzo 2008: la Dichiarazione di Rispondenza. Se la copia non si trova o la dichiarazione non è mai stata rilasciata, per gli impianti anteriori al DM 37/2008 la norma prevede un documento sostitutivo: la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), disciplinata dall'art. 7, comma 6. Non la rilascia l'impresa originaria ma un soggetto terzo che verifica l'impianto esistente:
un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;
oppure, per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista (nelle abitazioni, in generale, quelli fino a 6 kW di potenza impegnata e 400 mq di superficie), il responsabile tecnico di un'altra impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni nello stesso settore.
In entrambi i casi la DiRi si rilascia sotto la personale responsabilità di chi firma, in esito a sopralluogo e accertamenti sull'impianto: non è una formalità compilabile a distanza. Se durante le verifiche emergono carenze, può essere necessario un adeguamento prima del rilascio. Una volta rilasciata, la DiRi sostituisce la conformità mancante anche nei rapporti con il distributore (art. 8).
Interruttore differenziale con tasto di prova nel quadro elettrico
Impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008: niente rispondenza. Per gli impianti più recenti la DiRi non è ammessa e non esiste un atto sostitutivo. Se la copia non è recuperabile, serve l'intervento di un'impresa abilitata che verifichi l'impianto, lo adegui dove necessario e rilasci una nuova Dichiarazione di Conformità riferita ai lavori che esegue. Diffida di chi propone una rispondenza su un impianto successivo al 2008.
Impianto modificato nel tempo. Se un impianto anteriore al 2008 è stato ampliato o rifatto in parte dopo quella data, possono servire documenti diversi per le diverse parti: per esempio la DiCo dell'intervento più recente e una DiRi per la porzione preesistente. È una valutazione che spetta al Tecnico dopo il sopralluogo.
Per l'impianto gas valgono regole analoghe, con soglie diverse e un passaggio in più per attivare la fornitura: le trovi nella guida alla Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas. Per caldaie, climatizzatori e rifacimenti del bagno trovi le guide dedicate all'impianto termico e all'impianto idrico.
Come si ottiene
Ricostruisci la storia dell'impianto: anno di realizzazione, eventuali lavori successivi e documenti in tuo possesso (vecchie dichiarazioni, fatture dell'impresa, titoli edilizi);
Individua il documento giusto: la DiCo per lavori nuovi o se una copia è recuperabile, la DiRi se l'impianto è anteriore al 2008 e la dichiarazione manca;
Affida l'incarico al soggetto abilitato: l'impresa installatrice per la DiCo, il professionista o il responsabile tecnico con i requisiti richiesti per la DiRi;
Sopralluogo e verifiche: il Tecnico controlla quadro, protezioni, impianto di terra e linee ed esegue le prove strumentali necessarie;
Rilascio con gli allegati: ricevi la dichiarazione firmata completa degli allegati obbligatori. Conservala con cura: ti servirà per il distributore, il Notaio o la banca.
Quadro elettrico generale di un appartamento con interruttore differenziale e magnetotermici
Tempi e costi
Tempi e costi non sono standardizzabili. Dipendono da estensione e complessità dell'impianto, dalle prove strumentali richieste, dalla documentazione di partenza disponibile e dall'eventuale necessità di adeguamenti prima del rilascio. Se serve recuperare una copia in Comune, i tempi di risposta del Comune possono variare da pochi giorni a più di 30 giorni a seconda del Comune. Per questo conviene partire da un preventivo che fotografi il caso reale.
La Dichiarazione di Conformità con Immodoc
Con Immodoc puoi richiedere online la Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico, senza registrazione e senza pagare nulla al momento della richiesta. Rispondendo a due domande sulla situazione e sull'epoca dell'impianto capisci subito se ti serve la conformità o la rispondenza.
La richiesta viene presa in carico da un soggetto abilitato della nostra Rete di Tecnici, scelto per prossimità all'immobile e con i requisiti che la legge prevede per quel documento: un'impresa installatrice per la DiCo, un professionista o un responsabile tecnico qualificato per la DiRi. Ricevi un preventivo gratuito con tempi e costi e solo quando lo accetti si passa al pagamento.
Il sopralluogo è sempre necessario: è la norma a richiederlo e chi firma lo fa sotto la propria responsabilità. Se l'impianto non è in condizioni di essere dichiarato, te lo diciamo prima. A lavoro concluso la dichiarazione con i suoi allegati viene archiviata nel tuo Fascicolo Digitale dell'Immobile, pronta per il distributore, il Notaio o la banca.
Imprenditore del mondo digital e della green economy. Laureato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Economia e management nel 2011, si specializza con un Master in Facility Management ed efficienza energetica. Entra in Sol.teck e sviluppa il ramo d’azienda del fotovoltaico residenziale e O&M per i grandi impianti, realizzando in pochi anni oltre 500 impianti per risparmio energetico e fotovoltaico.
Founder del portale abbassalebollette.it, punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di tariffe luce e gas e la più evoluta piattaforma per la simulazione di impianti per il risparmio energetico. Nel 2016 Abbassalebollette.it viene acquisito da un fondo attivo nel settore energetico. Sempre nel 2016 fonda Immobilgreen.it, il primo motore di ricerca di case ecosostenibili, valorizzando gli immobili con caratteristiche energetiche elevate rispetto agli immobili classici. Immobilgreen.it diventa presto il riferimento italiano per la bioedilizia, con la più vasta raccolta di modelli in legno e prefabbricati proposti dai costruttori su scala nazionale. Una divisione del gruppo immobilgreen.it dedicata alla certificazione energetica (APE) diventa nel 2018 Apefacile.it, il servizio N°1 per la certificazione energetica in Italia. Nel 2021 costruisce una divisione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici chiamata paginegreen360.it, poi acquisita dalla squadra di Davide Calabrò di Soluzionigreen.it.
Fabio Tantari è autore dei libri “Case Prefabbricate in legno tutta la verità” (2018) e “Guida Pratica alla certificazione energetica” (2022).
Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico (DiCo): cos'è, quando serve e come ottenerla | Blog Immodoc