Che cos'è la Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico
La Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico (spesso abbreviata in DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche. La rilascia al committente al termine dei lavori, sia per gli impianti nuovi sia per quelli trasformati, ampliati o sottoposti a manutenzione straordinaria.
La disciplina è quella del DM 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008, che comprende gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. In pratica parliamo della rete che, a valle del contatore, porta l'acqua fredda e calda a rubinetti, sanitari ed elettrodomestici, insieme agli scarichi interni dell'abitazione.
La produzione di acqua calda con una caldaia o una pompa di calore rientra invece nell'impianto termico, con le sue regole: le trovi nella guida alla Dichiarazione di Conformità dell'impianto termico. Come per tutti gli impianti, la DiCo fotografa l'impianto nel momento in cui viene realizzato o modificato: non è una verifica periodica e non attesta lo stato attuale.
Contatore dell'acqua con valvola di intercettazione in pozzetto
Quando serve
Le situazioni più frequenti in cui viene rilasciata o richiesta:
Rifacimento del bagno o della cucina: è il caso più comune. Quando si rifanno le tubazioni o si spostano sanitari e attacchi, l'impresa che esegue i lavori deve rilasciare la dichiarazione;
Nuova costruzione o ristrutturazione completa: l'impianto nuovo va dichiarato per intero;
Allacciamento di una nuova fornitura: il gestore del servizio idrico può chiedere la documentazione dell'impianto;
Agibilità: la dichiarazione di conformità degli impianti è tra i documenti previsti per la segnalazione certificata di agibilità (art. 9 del DM 37/2008);
Compravendita e locazione: non c'è più l'obbligo di allegarla all'atto, ma acquirenti, agenzie e Notai la chiedono spesso. È uno dei documenti che rendono un immobile idoneo alla compravendita;
Bonus edilizi: nei lavori di ristrutturazione agevolati, per esempio il rifacimento del bagno, la dichiarazione dell'impresa fa parte della documentazione dei lavori;
Parti comuni del condominio: colonne montanti, autoclave e impianti di pressurizzazione.
Bagno con lavabo, sanitari e vasca: il rifacimento richiede la Dichiarazione di Conformità
Rifacimento parziale: la compatibilità con l'impianto esistente
Per l'idrico capita spesso di rifare solo una parte dell'impianto, tipicamente un bagno. In questo caso la DiCo riguarda soltanto l'intervento eseguito, non l'intero impianto della casa.
Il DM 37/2008 chiede però una cosa in più: nella dichiarazione, e nel progetto quando c'è, l'impresa deve indicare espressamente la compatibilità tecnica della parte nuova con le condizioni dell'impianto preesistente. Non può limitarsi a collegare tubi nuovi a una rete vecchia senza verificare che il tutto funzioni correttamente.
Cosa contiene
La dichiarazione si redige sul modello ministeriale del DM 37/2008 e va sempre accompagnata dai suoi allegati obbligatori:
Progetto dell'impianto: per gli impianti idrici il DM 37/2008 non prevede l'obbligo del progetto di un professionista. Lo redige il responsabile tecnico dell'impresa, salvo che altre norme o la complessità dell'opera richiedano un progetto più strutturato;
Relazione sui materiali: tubazioni, raccordi e componenti impiegati, che devono essere idonei al contatto con l'acqua destinata al consumo umano;
Schema dell'impianto realizzato: utile anche per manutenzioni e interventi futuri, per esempio per sapere dove passano le tubazioni prima di forare una parete;
Riferimenti a dichiarazioni precedenti: se l'intervento riguarda solo una parte dell'impianto;
Requisiti dell'impresa: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Prima del rilascio l'idraulico esegue le verifiche di funzionamento, a partire dalla prova di tenuta in pressione delle tubazioni, e controlla il corretto deflusso degli scarichi.
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Chi la rilascia e quali obblighi ha l'impresa
Può rilasciarla solo l'impresa abilitata per gli impianti idrici e sanitari ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008 che ha eseguito materialmente i lavori. Il proprietario non può autocertificare il proprio impianto e la dichiarazione non la rilascia un professionista esterno che non ha fatto i lavori.
L'impresa deve consegnare la dichiarazione al committente al termine dei lavori. Se l'edificio ha già l'agibilità, entro 30 giorni dalla fine dei lavori la deposita anche presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (art. 11). La mancata o incompleta emissione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15).
DiCo idrico introvabile o ditta non più in attività: cosa fare
Succede spesso con bagni rifatti anni fa o con impianti di case datate. La strada dipende da due fattori: se una copia è ancora recuperabile e quando è stato realizzato l'intervento.
Primo passo: cercare una copia. Prima di pensare a un documento sostitutivo conviene verificare:
presso l'impresa installatrice, anche se ha cessato l'attività: l'ex titolare o il responsabile tecnico possono averne conservato una copia;
tra le fatture e la documentazione della ristrutturazione, soprattutto se i lavori hanno usufruito di un bonus;
presso il Comune, se è stata depositata allo Sportello Unico o allegata a una pratica edilizia o di agibilità: si recupera con un'istanza di Accesso agli Atti;
presso l'amministratore di condominio, per le parti comuni.
Intervento anteriore al 27 marzo 2008: la Dichiarazione di Rispondenza. Se la copia non si trova, per gli impianti realizzati prima del DM 37/2008 la norma prevede un documento sostitutivo, la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), disciplinata dall'art. 7, comma 6. La rilascia, dopo sopralluogo e accertamenti, un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore. Per gli impianti idrici, che non richiedono il progetto di un professionista, può firmarla anche il responsabile tecnico di un'altra impresa abilitata con almeno cinque anni nel ruolo.
Intervento successivo al 27 marzo 2008: niente rispondenza. Per gli interventi più recenti la DiRi non è ammessa. Se la copia non è recuperabile, serve un'impresa abilitata che verifichi l'impianto, lo adegui dove necessario e rilasci una nuova Dichiarazione di Conformità per i lavori che esegue.
Impianto modificato nel tempo. È il caso tipico: impianto originario anteriore al 2008 e bagno rifatto dopo. Il rifacimento ha la sua DiCo; per la parte preesistente può servire una DiRi. È una valutazione che spetta al Tecnico dopo il sopralluogo. Per l'impianto elettrico valgono regole analoghe, con soglie diverse: le trovi nella guida alla Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico.
Come si ottiene
Ricostruisci la storia dell'impianto: anno di realizzazione, rifacimenti di bagno o cucina, documenti in tuo possesso (vecchie dichiarazioni, fatture, titoli edilizi);
Individua il documento giusto: la DiCo per lavori nuovi o se una copia è recuperabile, la DiRi se l'impianto è anteriore al 2008 e la dichiarazione manca;
Affida l'incarico al soggetto abilitato: l'impresa installatrice per la DiCo, il professionista o il responsabile tecnico con i requisiti richiesti per la DiRi;
Sopralluogo e verifiche: prova di tenuta delle tubazioni, controllo di rubinetti, sanitari, attacchi e scarichi;
Rilascio con gli allegati: ricevi la dichiarazione firmata con gli allegati obbligatori. Conservala insieme alla documentazione dei lavori.
Tempi e costi
Tempi e costi non sono standardizzabili. Dipendono da estensione e complessità dell'impianto, dal numero di bagni e punti acqua, dall'accessibilità delle tubazioni, dalla documentazione di partenza disponibile e dall'eventuale necessità di adeguamenti. Se serve recuperare una copia in Comune, i tempi di risposta del Comune possono variare da pochi giorni a più di 30 giorni a seconda del Comune. Per questo conviene partire da un preventivo che fotografi il caso reale.
La Dichiarazione di Conformità con Immodoc
Con Immodoc puoi richiedere online la Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico, senza registrazione e senza pagare nulla al momento della richiesta.
La richiesta viene presa in carico da un'impresa abilitata della nostra Rete di Tecnici, scelta per prossimità all'immobile e con i requisiti che la legge prevede per l'intervento. Ricevi un preventivo gratuito con tempi e costi e solo quando lo accetti si passa al pagamento.
Attacchi di carico e scarico della lavatrice collegati all'impianto idrico
Il sopralluogo è sempre necessario: è la norma a richiederlo e chi firma lo fa sotto la propria responsabilità. Se l'impianto non è in condizioni di essere dichiarato, te lo diciamo prima. A lavoro concluso la dichiarazione con i suoi allegati viene archiviata nel tuo Fascicolo Digitale dell'Immobile, pronta per il Notaio, la banca o le pratiche per i bonus.
Imprenditore del mondo digital e della green economy. Laureato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Economia e management nel 2011, si specializza con un Master in Facility Management ed efficienza energetica. Entra in Sol.teck e sviluppa il ramo d’azienda del fotovoltaico residenziale e O&M per i grandi impianti, realizzando in pochi anni oltre 500 impianti per risparmio energetico e fotovoltaico.
Founder del portale abbassalebollette.it, punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di tariffe luce e gas e la più evoluta piattaforma per la simulazione di impianti per il risparmio energetico. Nel 2016 Abbassalebollette.it viene acquisito da un fondo attivo nel settore energetico. Sempre nel 2016 fonda Immobilgreen.it, il primo motore di ricerca di case ecosostenibili, valorizzando gli immobili con caratteristiche energetiche elevate rispetto agli immobili classici. Immobilgreen.it diventa presto il riferimento italiano per la bioedilizia, con la più vasta raccolta di modelli in legno e prefabbricati proposti dai costruttori su scala nazionale. Una divisione del gruppo immobilgreen.it dedicata alla certificazione energetica (APE) diventa nel 2018 Apefacile.it, il servizio N°1 per la certificazione energetica in Italia. Nel 2021 costruisce una divisione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici chiamata paginegreen360.it, poi acquisita dalla squadra di Davide Calabrò di Soluzionigreen.it.
Fabio Tantari è autore dei libri “Case Prefabbricate in legno tutta la verità” (2018) e “Guida Pratica alla certificazione energetica” (2022).
Dichiarazione di Conformità dell'impianto idrico (DiCo): cos'è, quando serve e come ottenerla | Blog Immodoc