Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas (DiCo): cos'è, quando serve e come ottenerla
Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas: cos'è, quando serve, come funziona l'attivazione del gas e cosa fare se è introvabile o la ditta ha chiuso.
Che cos'è la Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas
La Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas (spesso abbreviata in DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. La rilascia al committente al termine dei lavori, sia per gli impianti nuovi sia per quelli trasformati, ampliati o sottoposti a manutenzione straordinaria.
La disciplina è quella del DM 22 gennaio 2008, n. 37, lo stesso regolamento che vale per gli altri impianti di casa ed è in vigore dal 27 marzo 2008. Per il gas, però, il perimetro è più ampio di quanto si pensi: l'impianto comprende le tubazioni dal contatore agli apparecchi, gli apparecchi stessi (caldaia, piano cottura, scaldabagno) e anche le opere per lo scarico dei fumi e per la ventilazione e aerazione dei locali.
La caldaia, come generatore di calore, fa parte anche dell'impianto termico, che ha regole proprie su libretto e manutenzione.
Come per l'impianto elettrico, la DiCo fotografa l'impianto nel momento in cui viene realizzato o modificato: non è una verifica periodica e non attesta lo stato attuale dell'impianto. Non va confusa con il
Le situazioni in cui viene richiesta la Dichiarazione di Conformità dell'impianto gas sono diverse. Le più frequenti:
Attivazione di una nuova fornitura: senza la documentazione dell'impianto il distributore non attiva il gas (vedi il paragrafo successivo);
Riattivazione dopo lavori: se l'impianto è stato modificato, ampliato o trasformato (per esempio nel passaggio da GPL a metano), la fornitura viene riattivata solo dopo il controllo della nuova documentazione;
Installazione o sostituzione di un apparecchio: cambiare la caldaia o allacciare un nuovo piano cottura comporta il rilascio di una dichiarazione per l'intervento eseguito;
Agibilità: la dichiarazione di conformità degli impianti è tra i documenti previsti per la segnalazione certificata di agibilità (art. 9 del DM 37/2008);
Compravendita e locazione: non c'è più l'obbligo di allegarla all'atto, ma acquirenti, agenzie e Notai la chiedono spesso. Per il gas la domanda è ancora più frequente, perché riguarda direttamente la sicurezza di chi abiterà la casa;
Bonus edilizi: nella sostituzione agevolata della caldaia la dichiarazione dell'impresa fa parte della documentazione dei lavori.
Attivare il gas: l'accertamento del distributore
Per il gas c'è un passaggio in più rispetto agli altri impianti. La Delibera ARERA 40/2014/R/gas prevede che, prima di attivare o riattivare la fornitura, il distributore esegua un accertamento documentale sulla sicurezza dell'impianto. Riguarda gli impianti nuovi e quelli modificati, ampliati o trasformati.
In pratica il cliente chiede l'attivazione al venditore e compila il modulo previsto (Allegato H/40). L'installatore compila a sua volta l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (Allegato I/40), a cui vanno uniti gli allegati obbligatori della DiCo. Il distributore controlla la documentazione: se l'esito è positivo attiva il gas, se è negativo comunica le non conformità da correggere. L'accertamento ha un costo che varia in base alla potenza dell'impianto e viene addebitato in bolletta.
La conseguenza pratica è semplice: per il gas una documentazione incompleta non è solo un problema al momento del rogito, può significare restare senza fornitura.
Contatore del gas con valvola di intercettazione in nicchia esterna
Cosa contiene
La dichiarazione si redige sul modello ministeriale del DM 37/2008 e va sempre accompagnata dai suoi allegati obbligatori:
Progetto dell'impianto: va redatto da un professionista iscritto all'albo quando la portata termica supera i 50 kW o quando l'impianto è collegato a canne fumarie collettive ramificate (art. 5). Negli altri casi, che comprendono quasi tutte le abitazioni, può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa;
Relazione sui materiali: tubazioni, raccordi e componenti impiegati, con i riferimenti alle norme di prodotto;
Schema dell'impianto realizzato: per il gas indica anche numero, tipo e potenza degli apparecchi allacciati;
Riferimenti a dichiarazioni precedenti: se l'intervento riguarda solo una parte dell'impianto. Se scarico fumi o ventilazione sono stati realizzati da un'altra impresa, la dichiarazione ne riporta i riferimenti;
Requisiti dell'impresa: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Prima del rilascio l'installatore esegue le verifiche di sicurezza e funzionalità, a partire dalla prova di tenuta delle tubazioni, secondo le norme UNI di riferimento: per gli impianti domestici, in generale, la UNI 7129.
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Chi la rilascia e quali obblighi ha l'impresa
Può rilasciarla solo l'impresa abilitata per gli impianti gas ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008 che ha eseguito materialmente i lavori. Non un professionista esterno né un'altra impresa che si limita a visionare l'impianto. Il proprietario non può autocertificare il proprio impianto.
L'impresa deve consegnare la dichiarazione al committente al termine dei lavori. Se l'edificio ha già l'agibilità, entro 30 giorni dalla fine dei lavori la deposita anche presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (art. 11). La mancata o incompleta emissione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro (art. 15).
DiCo gas introvabile o ditta non più in attività: cosa fare
Capita spesso con impianti datati, caldaie sostituite più volte o imprese che hanno chiuso. Anche qui la strada dipende da due fattori: se una copia è ancora recuperabile e quando è stato realizzato l'impianto.
Primo passo: cercare una copia. Prima di pensare a un documento sostitutivo conviene verificare:
presso l'impresa installatrice, anche se ha cessato l'attività: l'ex titolare o il responsabile tecnico possono averne conservato una copia;
presso il Comune, se è stata depositata allo Sportello Unico o allegata a una pratica edilizia o di agibilità: si recupera con un'istanza di Accesso agli Atti;
tra i documenti dell'ultima sostituzione della caldaia: la dichiarazione dell'installatore viene spesso conservata insieme al libretto;
presso l'amministratore di condominio, per gli impianti centralizzati.
Impianto realizzato prima del 27 marzo 2008: la Dichiarazione di Rispondenza. Se la copia non si trova, per gli impianti anteriori al DM 37/2008 la norma prevede un documento sostitutivo: la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), disciplinata dall'art. 7, comma 6. La rilascia un soggetto terzo che verifica l'impianto esistente:
un professionista iscritto all'albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico del gas;
oppure, per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista (in generale quelli fino a 50 kW di portata termica e senza canne fumarie collettive ramificate), il responsabile tecnico di un'altra impresa abilitata che ricopra quel ruolo da almeno cinque anni nello stesso settore.
La DiRi si rilascia sotto la personale responsabilità di chi firma, in esito a sopralluogo e accertamenti: prova di tenuta, verifica degli apparecchi, dello scarico fumi e dell'aerazione dei locali. Se emergono carenze, l'impianto va adeguato prima del rilascio.
Impianto realizzato dopo il 27 marzo 2008: niente rispondenza. Per gli impianti più recenti la DiRi non è ammessa. Se la copia non è recuperabile, serve un'impresa abilitata che verifichi l'impianto, lo adegui dove necessario e rilasci una nuova Dichiarazione di Conformità per i lavori che esegue. Diffida di chi propone una rispondenza su un impianto successivo al 2008.
Impianto modificato nel tempo. È il caso più tipico del gas: impianto originario anteriore al 2008 e caldaia sostituita dopo. Possono servire documenti diversi per le diverse parti, per esempio la DiCo dell'ultima sostituzione e una DiRi per la porzione preesistente. È una valutazione che spetta al Tecnico dopo il sopralluogo.
Ricostruisci la storia dell'impianto: anno di realizzazione, sostituzioni della caldaia o di altri apparecchi, documenti in tuo possesso (vecchie dichiarazioni, libretto, fatture);
Individua il documento giusto: la DiCo per lavori nuovi o se una copia è recuperabile, la DiRi se l'impianto è anteriore al 2008 e la dichiarazione manca;
Affida l'incarico al soggetto abilitato: l'impresa installatrice per la DiCo, il professionista o il responsabile tecnico con i requisiti richiesti per la DiRi;
Sopralluogo e verifiche: prova di tenuta delle tubazioni, controllo degli apparecchi, dello scarico dei fumi e delle aperture di aerazione;
Rilascio con gli allegati: ricevi la dichiarazione firmata con gli allegati obbligatori. Se serve attivare o riattivare il gas, l'installatore predispone anche la documentazione per il distributore.
Tubazioni del gas a vista collegate alla caldaia murale
Tempi e costi
Tempi e costi non sono standardizzabili. Dipendono dal numero e dal tipo di apparecchi, dall'estensione delle tubazioni, dalla documentazione di partenza disponibile e dall'eventuale necessità di adeguamenti, per esempio sulle aperture di aerazione o sullo scarico fumi. Se serve recuperare una copia in Comune, i tempi di risposta del Comune possono variare da pochi giorni a più di 30 giorni a seconda del Comune. Quando c'è di mezzo l'attivazione della fornitura, ai tempi dell'impianto si aggiungono quelli dell'accertamento del distributore.
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Imprenditore del mondo digital e della green economy. Laureato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Economia e management nel 2011, si specializza con un Master in Facility Management ed efficienza energetica. Entra in Sol.teck e sviluppa il ramo d’azienda del fotovoltaico residenziale e O&M per i grandi impianti, realizzando in pochi anni oltre 500 impianti per risparmio energetico e fotovoltaico.
Founder del portale abbassalebollette.it, punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di tariffe luce e gas e la più evoluta piattaforma per la simulazione di impianti per il risparmio energetico. Nel 2016 Abbassalebollette.it viene acquisito da un fondo attivo nel settore energetico. Sempre nel 2016 fonda Immobilgreen.it, il primo motore di ricerca di case ecosostenibili, valorizzando gli immobili con caratteristiche energetiche elevate rispetto agli immobili classici. Immobilgreen.it diventa presto il riferimento italiano per la bioedilizia, con la più vasta raccolta di modelli in legno e prefabbricati proposti dai costruttori su scala nazionale. Una divisione del gruppo immobilgreen.it dedicata alla certificazione energetica (APE) diventa nel 2018 Apefacile.it, il servizio N°1 per la certificazione energetica in Italia. Nel 2021 costruisce una divisione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici chiamata paginegreen360.it, poi acquisita dalla squadra di Davide Calabrò di Soluzionigreen.it.
Fabio Tantari è autore dei libri “Case Prefabbricate in legno tutta la verità” (2018) e “Guida Pratica alla certificazione energetica” (2022).
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